Sei scatti stipendiali computabili nel TFS del personale delle forze di polizia (TAR Lazio n. 3164 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare, compresa la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri, che sia cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ovvero a domanda, avendo maturato almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Tali scatti sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di fine servizio, e vanno inclusi nella relativa base di calcolo. Il termine del 30 giugno, fissato dal secondo comma della medesima disposizione per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non è perentorio e al suo superamento non è ricollegata alcuna decadenza. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione o dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento, e non dal collocamento in quiescenza.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e, per uno di essi, all’Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990.
L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza del ricorso e, in via gradata, la prescrizione estintiva del diritto alla riliquidazione. Completata l’istruttoria in ottemperanza a una precedente ordinanza della Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura combinata dei due commi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il primo comma attribuisce sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il secondo comma estende la disposizione al personale che chieda il collocamento in quiescenza, alle condizioni anagrafiche e di servizio indicate.
Da qui il Tribunale ricava che la norma si applica al personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La posizione dei ricorrenti rientra pienamente nella fattispecie del secondo comma, essendo state maturate entrambe le anzianità richieste.
Il Collegio affronta poi il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza. Il testo normativo non qualifica quel termine come perentorio e non ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Nel solco dell’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019, il rinvio alle “condizioni” richiama lo status soggettivo dell’interessato, non gli oneri procedimentali. L’ambiguità della disposizione, del resto, non consente di far discendere conseguenze decadenziali dal mancato rispetto del termine.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Tribunale la rigetta. La decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o con la comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il destinatario avrebbe potuto rilevare l’errore nella liquidazione del TFS. Trova applicazione il meccanismo della decorrenza dalla effettiva cognizione del credito: il tempo impiegato per determinare il quantum non può andare a danno del dipendente.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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