Sindacato del giudice sulle valutazioni di discrezionalità tecnica nella gara (TAR Toscana n. 1575 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti di discrezionalità tecnica dell’amministrazione è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo. Il giudice amministrativo non può limitarsi al mero riscontro formale dell’iter logico seguito, dovendo verificare l’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza del criterio e del procedimento applicativo; il solo limite è quello della separazione dei poteri, che gli preclude di sostituire alla valutazione opinabile dell’amministrazione una propria valutazione altrettanto opinabile. Quando la lex specialis configura un criterio con elencazione meramente esemplificativa degli elementi da valutare, la Commissione può apprezzarli nella loro valenza complessivamente migliorativa senza con ciò introdurre sub-criteri illegittimi. Il verbale di riesame che, con motivazione più ampia, conferma i giudizi di gara integra un provvedimento di conferma propria e non una integrazione postuma della motivazione.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per la fornitura di protesi di ginocchio, suddivisa in sei lotti e aggiudicabile ai primi cinque graduati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 70 punti per l’offerta tecnica, 30 punti per quella economica e una soglia di sbarramento a 42/70. Con riferimento al lotto 2 la ricorrente veniva esclusa per aver conseguito 40,787 punti tecnici.

Proposta istanza di riesame, la Commissione, con verbale del 17 aprile 2026, confermava i giudizi espressi. La ricorrente impugnava allora l’aggiudicazione, la comunicazione di esclusione, i verbali di gara e il verbale di riesame, censurando le valutazioni relative al criterio discrezionale n. 10 e al criterio proporzionale n. 5, chiedendo l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Si costituivano la stazione appaltante e una controinteressata, eccependo l’inammissibilità del ricorso per invasione del merito amministrativo e per difetto di prova di resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità, richiamando il principio della tutela giurisdizionale piena ed effettiva scolpito nell’art. 1 cod. proc. amm. Il sindacato sugli apprezzamenti tecnici non può esaurirsi in un controllo estrinseco, ma deve accertare l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a criterio e procedimento applicativo. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo la pronuncia del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 3162 del 23 aprile 2026, secondo cui il controllo è pieno ma non sostitutivo.

Quanto alla prova di resistenza, il Tribunale rileva che le censure investono giudizi in cui è in gioco l’attribuzione complessiva di 20 punti: l’eventuale accoglimento imporrebbe una rinnovazione delle valutazioni, potendo la ricorrente superare in astratto lo scarto di circa tre punti rispetto all’ultima graduata in posizione utile. Le eccezioni sono dunque infondate.

Nel merito, il primo motivo, relativo al criterio discrezionale, è respinto. La lex specialis attribuiva alla stazione appaltante una lata discrezionalità, con elencazione meramente esemplificativa degli elementi migliorativi: la valorizzazione di un elemento rispetto a un altro appartiene al tratto libero dell’azione amministrativa e non integra di per sé irrazionalità. Le censure, fondate sull’asserita superiorità dell’offerta della ricorrente, sollecitano un sindacato sostitutivo vietato.

Il verbale del 17 aprile 2026, lungi dal costituire integrazione postuma della motivazione, è qualificato come provvedimento di conferma propria, espressione della funzione di riesame, con effetti conservativi sul provvedimento di primo grado. L’integrazione postuma vietata riguarda i casi in cui l’amministrazione integri la motivazione nel corso del giudizio, evenienza estranea alla fattispecie.

Anche il secondo motivo è infondato. Per il criterio proporzionale la legge di gara richiedeva di valutare la maggiore varietà di inserti in funzione dell’uso clinico: la Commissione ha applicato tale parametro sulla base delle schede di valutazione, privilegiando soluzioni tecnologiche specifiche in modo non irragionevole, senza introdurre griglie estranee alla lex specialis. Il ricorso, complessivamente infondato, è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della stazione appaltante e compensazione nei confronti della controinteressata costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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