Ordinanze di messa in sicurezza e obblighi del proprietario frontista (TAR Toscana n. 1576 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune impone al proprietario dei terreni frontisti l’esecuzione delle opere necessarie a evitare ulteriori cadute di materiale sul suolo pubblico costituisce espressione di ordinari poteri gestionali del dirigente, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e non di competenza sindacale ex art. 54 del medesimo decreto, quando le misure di urgenza siano già state adottate dall’Amministrazione. L’obbligo del privato trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 30 e 31 cod. strad., che attua la responsabilità oggettiva per cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., e prescinde dall’accertamento delle cause del dissesto, restando impregiudicata l’azione di regresso dinanzi al giudice ordinario. Non rientra invece nel perimetro dell’art. 31 cod. strad. l’ordine di installare e conservare la segnaletica stradale su strada pubblica, che il Comune non può porre a carico del privato.
Il Fatto
Il Comune di Lucca, con ordinanza del 20 novembre 2024, ha ingiunto al ricorrente, proprietario di terreni frontisti alla via San Giusto di Brancoli coinvolti da un evento franoso verificatosi il 17 ottobre 2024, di mantenere in efficienza la segnaletica installata dal personale comunale, di installare la regolamentare segnaletica stradale in sostituzione di quella provvisoria e di eseguire entro trenta giorni le opere di messa in sicurezza del muro di sostegno e di ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo l’incompetenza del dirigente, la violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’impossibilità dell’oggetto sotto plurimi profili. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’ordinanza è stata emanata dopo che il Comune aveva rimosso il materiale franato e posizionato new jersey provvisori a protezione della carreggiata. Essa ingiunge le sole opere necessarie a evitare ulteriori cadute di materiale, che spettano al proprietario in forza degli artt. 30 e 31 del Codice della Strada. Si tratta dunque di poteri gestionali del dirigente ex art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, non di atto contingibile e urgente del Sindaco.
Infondato anche il secondo motivo: l’oggetto e la natura dell’ordine integrano le particolari esigenze di celerità che consentono di omettere la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge n. 241/1990.
Quanto al terzo motivo, il Comune non ha sanzionato una colpevolezza del privato, ma ha applicato l’art. 31 cod. strad., che attua la responsabilità oggettiva per cose in custodia dell’art. 2051 cod. civ. e impone ai proprietari di mantenere i terreni in stato tale da impedire franamenti. Il verificarsi del dissesto non esclude l’obbligo di ripristino. Le cause del trabocco delle acque non assumono centralità: la C.T.U. ha accertato che la canaletta era ostruita per cattiva manutenzione, e gli obblighi manutentivi ricadono sul privato, essendo l’opera idraulica minore realizzata su suo terreno, in base all’art. 2051 cod. civ. e agli artt. 63 e 64 del R.D. n. 523/1904.
Sul quarto motivo, l’oggetto dell’ordinanza è la ripa crollata, qualificabile ai sensi dell’art. 3 cod. strad.; la mancanza di un muro nel tratto di proprietà del ricorrente non esclude l’obbligo. La dedotta impossibilità di eseguire le opere senza un preventivo intervento comunale non è decisiva: gli obblighi sulla porzione di proprietà del ricorrente possono essere eseguiti separatamente.
È invece fondata la censura sull’ordine relativo alla segnaletica stradale: esso esula dalla messa in sicurezza e dal perimetro dell’art. 31 cod. strad., non potendo il Comune porre a carico del privato l’installazione e la conservazione della segnaletica su strada pubblica. Il ricorso è pertanto accolto nei soli limiti dell’annullamento parziale dell’ordinanza relativo a tale ordine, con integrale compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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