Nullità intermedia non deducibile per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 25310 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. non attiene all’assenza del difensore, ma all’assistenza dell’imputato, e integra pertanto una nullità generale a regime intermedio. Essa deve essere eccepita, a pena di decadenza, dal difensore presente entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e cioè al più tardi immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura ritenuta incongrua. Ne consegue che la nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. La doglianza che si limiti a prospettare il pregiudizio senza indicare le ragioni difensive che il termine avrebbe consentito di articolare è, inoltre, generica.
Il Fatto
Il condannato si opponeva, ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che aveva applicato nei suoi confronti la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. A sostegno dell’opposizione chiedeva la revoca del titolo esecutivo per depenalizzazione del reato a seguito dell’ingresso della Romania nell’Unione Europea, deduceva l’intervenuta prescrizione della pena e invocava la sospensione condizionale; censurava infine le prescrizioni territoriali, asseritamente incompatibili con l’attività lavorativa da svolgere anche fuori dalla regione.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che le relative questioni appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione e che le prescrizioni territoriali sono modulabili ma non restrittive. Il condannato ricorreva allora per cassazione, deducendo l’unico motivo del diniego del termine a difesa richiesto dal nuovo difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e concentra l’esame sull’art. 108 cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che il giudice, respingendo l’istanza di concessione di un termine formulata dal nuovo difensore designato solo quattro giorni prima dell’udienza, avesse pregiudicato la difesa effettiva, senza motivare sul diniego, e invocava la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in collegamento con l’art. 24 Cost.
La doglianza è giudicata anzitutto generica: il difensore non ha illustrato quali diverse e ulteriori ragioni avrebbe potuto rappresentare ove il termine fosse stato concesso. Il rilievo non è secondario, perché la deduzione del vizio resta priva di qualunque indicazione concreta sul pregiudizio difensivo subito.
Nel merito, dalla lettura degli atti — cui la Corte accede quale giudice del fatto processuale, secondo il principio di Sez. U n. 42792 del 31/10/2001 — emerge che la difesa, pur presente alla pronuncia, non aveva eccepito nei termini la violazione. Questa è stata quindi dedotta tardivamente, per la prima volta con il ricorso.
La Corte ribadisce allora il principio consolidato: la mancata concessione del termine ex art. 108 cod. proc. pen. attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, con la conseguenza che si configura una nullità generale a regime intermedio. Tale nullità deve essere eccepita dal difensore presente, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine. Vengono richiamati gli indirizzi di Sez. 1 n. 16487 del 23/01/2025, di Sez. 1 n. 13401 del 05/02/2020 e, in precedenza, di Sez. 1 n. 11030 del 25/02/2010.
Poiché l’eccezione non era stata proposta nel momento processuale utile, la nullità non poteva essere fatta valere in sede di legittimità. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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