Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-economiche e limiti del merito (Cons. Stato n. 8723 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione non si esaurisce nel controllo formale dell’iter logico, ma si svolge mediante verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. Il giudice amministrativo non può tuttavia sindacare il merito delle scelte opinabili, verificando se esse siano assistite da credibilità razionale e da norme tecniche correttamente applicate al caso concreto. Restano estranei al sindacato i profili di mera inopportunità delle scelte amministrative adeguatamente ponderate e prive di errori metodologici, illogicità o irrazionalità. Ammesso il controllo sulla scelta di affidare l’analisi economica a un consulente specializzato e sul criterio metodologico comparativo adottato, la pretesa dell’appellante di sostituire la valutazione dell’Amministrazione con la propria integra un non consentito straripamento giurisdizionale in ambiti riservati ai pubblici poteri.
Il Fatto
La società concessionaria ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale ha concluso la procedura di riequilibrio del rapporto concessorio relativo a un parcheggio interrato, riconoscendo che lo squilibrio del piano economico-finanziario, stimato in circa € 607.000, era stato integralmente compensato dai proventi della gestione del piano a raso ottenuta per effetto di successive proroghe. Con lo stesso atto l’ente ha stabilito il rientro nella piena disponibilità della superficie del piano a raso e ha avviato una nuova procedura di accertamento dell’equilibrio per le annualità 2020/2021, seguita da un’ordinanza dirigenziale che ha istituito il divieto di sosta.
Il TAR Abruzzo ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, lamentando l’acritica condivisione delle conclusioni dell’analisi finanziaria commissionata dal Comune a un consulente specializzato e deducendo l’inattendibilità, l’erroneità e l’irrazionalità della metodologia seguita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del processo, non ravvisando pregiudizialità logico-giuridica rispetto al giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello, stante la diversità dei petita e l’insussistenza dei presupposti dell’art. 8, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Consiglio di Stato ribadisce i limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche. Il giudice verifica l’attendibilità delle operazioni compiute, ma non può travalicare il merito dell’azione amministrativa intercettando profili di semplice inopportunità. Una pronuncia che “correggesse” scelte opinabili ma non affette da errori metodologici esorbiterebbe dalle attribuzioni del giudice amministrativo, invadendo spazi riservati all’esercizio del potere e ponendosi in contrasto con il principio di separazione dei poteri, di cui è corollario il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.
Applicando tali coordinate, la Corte ritiene corretta la scelta del Comune di affidare la revisione del piano economico-finanziario a un consulente specializzato, espressione di buon governo della discrezionalità. Parimenti corretta è la metodologia comparativa basata sulle caratteristiche di società attive nel medesimo settore, che sfugge al sindacato giurisdizionale.
Sul piano valutativo, dall’analisi emerge che a fronte di uno squilibrio stimato in circa € 607.000 la società ha ottenuto un extra profitto superiore, pari a circa € 650.000, grazie alla proroga novennale della convenzione, con un margine netto in proprio favore. L’analisi comparatistica sui costi ha inoltre evidenziato un eccessivo costo del personale. Tali costi ultronei sono riconducibili alla sfera organizzativo-imprenditoriale del concessionario, i cui risultati non possono ricadere sull’Amministrazione. La proroga ha ampiamente remunerato i disavanzi, pur non costituendo oggetto di diritto in favore della società.
La Corte richiama infine la logica della concessione, caratterizzata dal trasferimento del rischio economico in capo al concessionario, remunerato dal mercato: i fattori idonei a incidere sull’equilibrio originario devono derivare da accadimenti esterni, non prevedibili e non imputabili al concessionario, non da scelte valutative errate compiute da quest’ultimo. Gli atti impugnati risultano pertanto espressione di buon governo della discrezionalità; le ricostruzioni dell’appellante si traducono in un non consentito sindacato economico. L’appello è infondato e va rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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