La carta docente ai supplenti si esegue con l’ottemperanza del giudice amministrativo (TAR Molise n. 323 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, dà esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro che abbia riconosciuto al docente supplente il beneficio della carta elettronica del docente. Il titolo giudiziale del giudice ordinario rientra tra quelli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. A seguito delle modifiche recate dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, la notificazione della sentenza in copia attestata conforme all’originale è sufficiente per l’esecuzione, non essendo più richiesta la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ.. Il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 19/2025 del 23.01.2025 aveva accertato il diritto di una docente titolare di supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 a ottenere il beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice ordinario aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al termine dell’anno scolastico.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. L’attestazione del Tribunale di Campobasso del 17.03.2025 ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza; la notificazione in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, effettuata già il 23.01.2025, è stata ritenuta idonea.

Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dalla data del 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.

Il Collegio ha poi affermato che la sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, corrispondendo la somma capitale richiesta a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta docente, o altro equipollente, per l’anno scolastico 2023/2024, con attribuzione di € 500,00 oltre accessori, nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In conformità alla richiesta di parte, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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