Esclusione automatica per condanna penale dei vertici cessati e dissociazione inappagabile (Cons. Stato n. 8729 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione automatica dalla gara prevista dall’art. 80, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, la condanna dei vertici societari per i reati ivi richiamati determina l’estromissione del concorrente. La regola vale anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. La dissociazione dell’impresa, quale eccezione alla regola, opera nei soli limiti del comma 3 e non è invocabile quando la condanna abbia inflitto una pena detentiva superiore a diciotto mesi. In tal caso il comma 7 non distingue tra soggetti in carica e cessati infrannuali e non consente alcuna prova liberatoria. La modifica marginale della lex specialis non impone la riedizione della gara né la riapertura dei termini, dovendosi assumere quale riferimento temporale la data dell’unica pubblicazione del bando.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente impugna l’esclusione disposta dal Comune di Vasto da quattro lotti della gara per la gestione dei servizi alla persona previsti nel Piano distrettuale 2016/2018. L’amministrazione ha applicato l’art. 80, commi 3 e 7, d.lgs. n. 50/2016 in ragione della sentenza penale di condanna che ha colpito l’ex legale rappresentante della cooperativa consorziata esecutrice, richiamando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato che aveva confermato l’esclusione automatica della medesima cooperativa da altra gara.

Il ricorrente ha limitato il proprio interesse al lotto 2, dove si era collocato al primo posto. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 59/2024, ha rigettato il ricorso. Il consorzio ha appellato, deducendo l’applicabilità della dissociazione e l’illegittimità delle modifiche al disciplinare che, non avendo riaperto i termini, avrebbero impedito la maturazione del decorso annuale dalla cessazione dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il combinato disposto dei commi 1, 3 e 7 dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis. Il comma 1 individua le condanne che comportano l’esclusione automatica. Il comma 3 estende la regola ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, salvo prova di completa ed effettiva dissociazione. Il comma 7, privo di riferimenti temporali, prevede che, in caso di pena non superiore a diciotto mesi o di attenuante della collaborazione, l’esclusione possa essere evitata mediante risarcimento o misure di self cleaning.

Da qui la Corte trae un sistema a struttura binaria. La regola generale è l’esclusione per condanna dei vertici; essa opera per soggetti in carica e cessati infrannuali tutte le volte in cui la pena superi diciotto mesi. Solo al di sotto di tale soglia si aprono le due eccezioni: il comma 7 per i soggetti in carica, il comma 3 per i cessati infrannuali.

L’appellante sostiene l’inapplicabilità del comma 7 e l’operatività del solo comma 3. L’assunto è respinto: il comma 7 non distingue tra soggetti in carica e cessati e richiama espressamente il comma 1, confermando il rapporto regola-eccezione. Poiché la condanna dell’ex legale rappresentante supera i diciotto mesi, nessuna delle due eccezioni è invocabile e l’esclusione automatica resta legittima.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui le modifiche marginali della lex specialis non obbligano alla rinnovazione della pubblicazione né al termine dilatorio dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016, essendo sufficienti forme di pubblicità e dilazione congrue. Nella specie le delibere si limitano a correggere un errore nell’assegnazione dei punteggi tecnici e non ampliano la platea dei concorrenti. Il termine annuale va quindi computato con riferimento all’unica pubblicazione del bando, alla cui data non era ancora spirato.

L’appello è rigettato. Le spese sono compensate in ragione della peculiare natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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