Compensazione delle spese e soccombenza reciproca nella domanda a più capi (Cass. civ. Sez. 5 n. 6345 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la soccombenza reciproca è configurabile anche in presenza di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti. La valutazione sull’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. La decisione di compensare le spese, motivata con riferimento al parziale accoglimento del ricorso, non integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a cartelle per TARSU e tasse automobilistiche, deducendo la prescrizione dei crediti. Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la prescrizione per alcune cartelle e rigettandolo per le altre, con integrale compensazione delle spese. La contribuente ricorreva per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della compensazione delle spese, l’omessa pronuncia sulla relativa domanda e la violazione del principio di soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, relativo alla prescrizione delle cartelle, la censura è stata dichiarata inammissibile, poiché, pur deducendo formalmente una violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il sindacato sulla regolamentazione delle spese è limitato ad accertare che non sia violato il principio della non imputabilità delle spese alla parte vittoriosa, mentre la valutazione sull’opportunità della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui la soccombenza reciproca sussiste nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti. Nel caso di specie, il ricorso originario conteneva una domanda articolata in più capi (annullamento dell’intimazione e delle cartelle, prescrizione, nullità dell’iscrizione a ruolo). L’accoglimento solo parziale di tali capi giustifica la compensazione delle spese, come correttamente motivato dalla Corte di merito.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la legittimità della compensazione delle spese disposta dal giudice di rinvio, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Nota della Redazione
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