Spese di lite per soccombenza virtuale nell’ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 983 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, l’Amministrazione che ha adempiuto soltanto dopo la notifica del ricorso è soccombente virtuale e va condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione ai procuratori antistatari. La quantificazione segue il principio di adeguamento agli importi liquidati dal giudice di appello in subjecta materia, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso seriale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia con ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 785 dell’8 luglio 2024. Quel provvedimento aveva accertato il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, con condanna del Ministero a metterla a disposizione.

La sentenza non era stata appellata ed era divenuta definitiva, con notifica all’Amministrazione ai fini dell’esecuzione in data 3 settembre 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza alcun adempimento, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento, con contestuale richiesta di condanna alle spese in forza del principio di soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era seguito solo all’introduzione del ricorso.

Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata in corso di causa. Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente.

La cessazione della materia del contendere non ha però travolto il profilo delle spese. Il Tribunale ha applicato il principio di soccombenza virtuale, valorizzando che l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso. L’inerzia iniziale dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio, ha reso necessario il ricorso giurisdizionale: su tale condotta si fonda la sua qualificazione come parte sostanzialmente perdente.

Le spese sono state quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Quanto alla quantificazione, il Collegio ha ritenuto di adeguarsi — a parziale modifica degli importi liquidati in precedenza nel contenzioso seriale — agli importi fissati dal Consiglio di Stato in riforma di alcune pronunce della stessa Sezione in subjecta materia. Sono stati richiamati i precedenti Cons. Stato, Sez. VII, n. 9612 del 5 dicembre 2025, n. 331 del 15 gennaio 2026 e n. 3458 del 4 maggio 2026, espressivi di un indirizzo in via di rapido consolidamento.

Su tali basi il ricorso è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *