Ottemperanza al giudicato ordinario: obbligo ministeriale e commissario ad acta (TAR Campania n. 5089 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non provi di aver dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare l’adempimento entro un termine, nominare il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e condannare l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che abbia riconosciuto il diritto del lavoratore scolastico al riconoscimento del servizio pre-ruolo, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Una lavoratrice, già soccombente in un giudizio di natura previdenziale, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Napoli che dichiarava il suo diritto al riconoscimento del periodo di servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ai fini giuridici ed economici. Il giudice ordinario aveva altresì condannato l’amministrazione scolastica a reinquadrare la ricorrente in una superiore fascia stipendiale e a corrisponderle le relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Tuttavia, l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene il ricorso fondato, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria formale, non ha provato di aver eseguito il giudicato né di aver corrisposto le somme dovute. L’inerzia dell’amministrazione impone l’accoglimento della domanda.
Conseguentemente, il Collegio ordina all’intimata Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza azionata per la parte di interesse della ricorrente, con esclusione delle spese di giudizio liquidate in favore di tutti i ricorrenti, mediante il riconoscimento del servizio pre-ruolo e il pagamento delle somme dovute.
Il Collegio reputa di dover sin d’ora designare il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, individuato nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Le spese per la sua funzione sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione.
Il Collegio accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora nella misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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