La SCIA fuori ambito non consolida effetti e lascia integro il potere di vigilanza (TAR Lazio n. 12330 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività è improduttiva di effetti quando sia impiegata per interventi esorbitanti dal proprio ambito applicativo, sicché l’intervento resta abusivo e l’amministrazione può esercitare il potere di vigilanza senza soggiacere ai limiti temporali dell’autotutela. La pergotenda chiusa su lati con teli plastici, provvista di impianti di condizionamento e idonea a creare uno spazio stabile e stanziale, integra nuova costruzione e richiede il permesso di costruire, non la SCIA. In tema di condono edilizio, il silenzio-assenso non si forma per il mero decorso del tempo: occorrono tutti i presupposti sostanziali, ivi compresa la prova, a carico dell’istante, dell’ultimazione delle opere entro il termine di legge. Nel giudizio amministrativo non è ammesso l’intervento ad adiuvandum di chi, quale proprietario responsabile dell’abuso, sia destinatario diretto del provvedimento e legittimato a proporre autonomo ricorso.
Il Fatto
Una società operante nella ristorazione impugnava la sequenza di atti con cui il Municipio di Roma Capitale aveva contestato l’abusività di un complesso intervento: l’utilizzo privato di un’area di circa 2.620 metri quadri destinata a “piazza pedonale” e verde di uso pubblico, la realizzazione di una doppia pergotenda di oltre 148 metri quadri assistita da SCIA e il cambio di destinazione d’uso di una porzione da cantina a commerciale. L’amministrazione aveva altresì negato il condono per il mutamento di destinazione, ritenendo le opere non ultimate entro il termine del 31 marzo 2003.
La società proprietaria dei locali spiegava intervento ad adiuvandum, mentre il conduttore articolava motivi aggiunti avverso i provvedimenti sopravvenuti, inclusa la messa in mora per l’indennità di occupazione senza titolo. In sede cautelare gli ordini di demolizione erano stati integralmente sospesi dal Consiglio di Stato, restando la causa per il merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento della società proprietaria: destinataria diretta degli atti e passivamente legittimata al ripristino ex artt. 31 e seguenti d.P.R. n. 380/2001, essa non è titolare di una posizione dipendente da quella del ricorrente, ma di un interesse personale che la legittimerebbe ad autonomo gravame, puntualmente proposto e trattato in parallelo.
Ha poi respinto l’eccezione di carenza di interesse avverso la nota di messa in mora, inammissibile perché priva di effetti lesivi immediati: essa produce solo l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. Nel merito, il Tribunale ha accertato la perdurante destinazione pubblica dell’area, mai scalfita dalla variante al P.U.P. del 2006, mai approvata e formalmente smentita dalla nota del 2014. Gli accordi tra privati sono res inter alios acta e non possono mutare la conformazione impressa dai titoli e dalle convenzioni.
Quanto al condono, la documentazione acquisita ha dimostrato l’incompatibilità tra lo stato dei luoghi risultante dalla DIA del 13 gennaio 2005 e l’ultimazione delle opere al 31 marzo 2003. Ne consegue l’insussistenza di un presupposto oggettivo essenziale, con conseguente esclusione del silenzio-assenso per il solo decorso dei termini.
Sulla pergotenda, il Collegio ha qualificato il manufatto come nuova costruzione: superficie superiore a 148 metri quadri, tamponature perimetrali, impianti di condizionamento e porta antipanico integrano uno spazio chiuso e stabile, estraneo alla nozione di opera precaria. La SCIA, presentata fuori dal perimetro dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, è improduttiva di effetti, l’intervento è abusivo e il potere di vigilanza resta esercitabile in ogni tempo, senza i limiti dell’autotutela. La falsa rappresentazione dei fatti ha infine attratto l’ipotesi dell’art. 21-novies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il ricorso introduttivo e i primi due motivi aggiunti sono stati respinti, il terzo dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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