Soccorso istruttorio applicabile al Fondo Innovazione Agricoltura (TAR Lazio n. 6276 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, il soccorso istruttorio, pur se tradizionalmente escluso nelle procedure c.d. a sportello, trova applicazione quando la formulazione testuale della lex specialis sia obiettivamente suscettibile di interpretazioni non univoche e la documentazione prodotta dal richiedente, ancorché non conforme, sia comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti sostanziali. La presenza di una elencazione tassativa di cause di esclusione impone di risolvere i dubbi interpretativi in favore della partecipazione, ogni qualvolta sia possibile accertare il fondamento della richiesta senza pregiudizio per la posizione degli altri concorrenti. La violazione del termine di conclusione del procedimento non costituisce causa di illegittimità dell’esito, trattandosi di norma di azione a carattere ordinatorio.

Il Fatto

La ricorrente, un’azienda agricola, aveva partecipato alla procedura per l’accesso al Fondo per l’Innovazione in Agricoltura bandita da ISMEA, presentando domanda nel dicembre 2024 e allegando una visura Centrale Rischi della Banca d’Italia rilasciata il 10.10.2024. ISMEA comunicava esito istruttorio negativo, ritenendo che la visura prodotta non contenesse le informazioni riferite alla data contabile di settembre o ottobre 2024, come richiesto dalle Istruzioni Operative. Avverso tale diniego, la società proponeva ricorso, deducendo l’ambiguità della clausola del bando e l’impossibilità di produrre una visura con le caratteristiche richieste entro i termini di scadenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver estromesso il Ministero intimato per carenza di legittimazione passiva, ha accolto il ricorso, focalizzando la decisione sulla corretta portata dell’istituto del soccorso istruttorio nell’ambito dei procedimenti per l’erogazione di provvidenze pubbliche. La sentenza, dopo aver dato atto dell’interpretazione fatta propria da ISMEA circa la clausola del bando, ha evidenziato come la formulazione testuale della stessa fosse obiettivamente ambigua e tale da poter giustificare l’errore in cui era incorsa la partecipante.

. La Corte ha altresì richiamato il principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d.lgs. n. 36/2023, ritenendolo espressivo di un criterio generale applicabile a tutti i procedimenti ad evidenza pubblica, con la conseguenza che i dubbi interpretativi sulla documentazione vanno risolti favorendo la partecipazione del richiedente.

Quanto al rischio di lesione della par condicio tra i concorrenti, il Collegio ha rilevato come ISMEA non avesse fornito alcuna prova concreta che la regolarizzazione documentale potesse arrecare pregiudizio ad altri operatori, sottolineando che la tesi dell’Istituto equivarrebbe a escludere sempre l’operatività del soccorso istruttorio, vanificandone la portata. Infine, il TAR ha precisato che la violazione del termine di conclusione del procedimento non è causa di illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di norma di azione dalla natura ordinatoria, ma che proprio tale caratteristica avrebbe dovuto consentire all’Amministrazione di valutare nel merito le controdeduzioni e i documenti prodotti dalla ricorrente nel corso dell’istruttoria.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza ha accolto il ricorso, disponendo la riammissione della ricorrente al procedimento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in esito alla valutazione nel merito dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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