Ordine di demolizione illegittimo in pendenza di istanza di condono non esitata (TAR Sicilia n. 2350 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’ordine di demolizione di un’opera abusiva adottato mentre pende, e non è ancora stata esitata, l’istanza di condono edilizio presentata sul medesimo immobile. Gli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 impongono la sospensione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia sino alla definizione della domanda di sanatoria. Il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento di condono e solo all’esito della sua reiezione può ordinare la demolizione. La regola non opera quando il manufatto sia radicalmente diverso, per ampliamento, modificazione di consistenza o destinazione, da quello oggetto della domanda di condono.

Il Fatto

I ricorrenti hanno acquistato con atto di compravendita un immobile sito nel Comune di Scicli. Su quel fabbricato i danti causa avevano presentato un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, con pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione e richiesta di nulla osta alla Soprintendenza. Il Comune aveva chiesto un’integrazione documentale, trasmessa, ma il procedimento non era stato concluso.

Con separato provvedimento l’Amministrazione ha notificato ai ricorrenti un ordine di demolizione e rimessa in pristino, rilevando l’assenza di titolo autorizzativo e la mancanza, a nome degli attuali proprietari, di una richiesta di sanatoria. I destinatari hanno impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità dell’ordine adottato in pendenza del condono. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di graduazione dei motivi, ha affrontato in via prioritaria la seconda censura, ritenendola fondata. Richiamando l’orientamento consolidato — Cons. Stato sez. VI n. 704 del 2024 e Cons. Stato sez. VI n. 488 del 2021 — il Tribunale ha ribadito che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il Comune, dunque, deve prima definire l’istanza di sanatoria e solo dopo la sua reiezione può emanare l’ordine di demolizione. La regola cede soltanto quando il manufatto sia radicalmente diverso da quello oggetto della domanda, per ampliamento, modifica di consistenza o destinazione o esecuzione di ulteriori rilevanti lavori.

Nel caso concreto il Collegio ha escluso tale diversità. Dalla documentazione dei ricorrenti e dalla relazione istruttoria del Comune è emerso che l’ordine riguarda il medesimo fabbricato ad uso abitativo oggetto della compravendita, che il provvedimento non contesta alcuna illecita trasformazione dei manufatti e che il procedimento di condono «non risulta concluso». L’ordine è pertanto illegittimo per violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 e per difetto di istruttoria.

L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito il primo, relativo alla sequenza procedimentale. Il Collegio ha comunque precisato che l’ordine di demolizione è atto vincolato di natura sanzionatoria, per il quale non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi pervenire all’annullamento sulla base dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato sez. VI n. 22 del 2024 e Cons. Stato sez. VII n. 7832 del 2023. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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