Ottemperanza al giudicato per la carta del docente: esclusa l’astreinte (TAR Lombardia n. 3484 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. è strumento idoneo a conseguire l’esecuzione del giudicato che condanni l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici pregressi, dovendosi considerare la natura di contributo e non di corrispettivo di detto beneficio. In caso di accoglimento, è legittimo ordinare all’Amministrazione di ottemperare nel termine di novanta giorni, nominando fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve invece essere respinta, in quanto la sua applicazione sarebbe manifestamente iniqua con riguardo a un credito che non ha natura retributiva o risarcitoria ma costituisce un contributo finalizzato alla formazione del personale docente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un valore complessivo di € 2.500,00.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronuncia, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse disposta la penalità di mora nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la regolarità formale del ricorso, rileva che l’Amministrazione non ha ottemperato alla sentenza del giudice ordinario e non ha fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Accerta quindi che risultano incontestati l’an e il quantum del credito, atteso che la parte resistente non ha formulato deduzioni sul punto.
Sulla base di tali premesse, il TAR ordina al Ministero di rilasciare la carta elettronica del docente e di accreditare la somma di € 2.500,00 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio respinge, invece, la domanda di astreinte, osservando come la natura giuridica della carta del docente sia quella di un contributo per l’aggiornamento e la formazione, e non di un corrispettivo. L’applicazione di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. risulterebbe, pertanto, manifestamente iniqua rispetto alla funzione assegnata al beneficio.
Il Collegio ritiene, infine, di nominare fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che provvederà in caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni. Le spese di lite, considerata la serialità del contenzioso in materia, sono liquidate in € 800,00 e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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