Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per pagamento eseguito in corso di giudizio: la riduzione del compenso per serialità del contenzioso (TAR Lombardia n. 1026 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme dovute dall’amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più necessaria una pronuncia di merito. L’adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa, con la conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale, che legittima la condanna alle spese di lite in capo all’amministrazione resistente. La liquidazione del compenso del difensore, nell’ipotesi di patrocinio di una pluralità di soggetti con identica posizione processuale e questioni analoghe, può essere proporzionalmente ridotta, applicando in via analogica il criterio previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/2014.
Il Fatto
Alcuni docenti, avendo ottenuto dal Tribunale di Mantova una pronuncia che accertava il loro diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00 annui, hanno proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza passata in giudicato. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza compiere alcun adempimento.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme loro spettanti, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accertato che l’esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta in corso di giudizio, ha reso la causa priva di oggetto, integrando la fattispecie della cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale, però, non ha eliso la valutazione sul comportamento processuale delle parti.
In particolare, il giudice amministrativo ha evidenziato che l’adempimento tardivo dell’amministrazione, realizzatosi solo dopo la proposizione del ricorso, ha confermato in modo incontestato la fondatezza della pretesa dei ricorrenti. Ne è derivata l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese del giudizio sono poste a carico della parte che, con il proprio inadempimento, ha reso necessario il ricorso.
Quanto alla quantificazione, rilevata la natura seriale del contenzioso e la sua gestione standardizzata da parte dei difensori, il collegio ha considerato l’impegno professionale unitario ripartito su un numero crescente di giudizi di identico contenuto, con una riduzione graduale dell’attività difensiva per ciascun ricorso. Ciò ha giustificato una riduzione proporzionale del compenso, applicando in via analogica il criterio di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, che regola l’aumento del compenso nell’ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
La sentenza ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta e distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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