La nota del dirigente interrompe il silenzio-inadempimento e il PEF difforme fa decadere la procedura di project financing (TAR Marche n. 1015 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il dirigente competente, responsabile unico del procedimento, contesta la difformità del piano economico-finanziario e assegna un termine per la presentazione di un piano conforme costituisce riscontro puntuale alla diffida del privato e determina l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ancorché successiva alla notifica ma anteriore al deposito del ricorso. La richiesta di un contributo pubblico non previsto dalla lex specialis integra una modifica radicale e unilaterale della proposta di finanza di progetto, non qualificabile come mero aggiornamento del PEF, e legittima l’amministrazione ad arrestare la procedura senza attivare alcun contraddittorio formale. Il rischio di mercato e congiunturale grava sull’operatore economico; la sua traslazione sulla stazione appaltante sovverte la logica del partenariato pubblico-privato ex art. 180, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e lede la par condicio competitorum. La domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale va respinta ove manchi un comportamento dell’amministrazione contrario ai doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1337 e 1338 c.c.
Il Fatto
Il Comune di Ancona aveva selezionato il Consorzio ricorrente quale promotore di un intervento di riqualificazione dell’area dell’ex Palasport, dichiarato di pubblico interesse nel 2008 e subordinato all’approvazione di una variante urbanistica, divenuta definitiva nel 2012. Nel 2014 il Comune aveva chiesto l’aggiornamento del piano economico-finanziario; il Consorzio aveva trasmesso un PEF che introduceva la richiesta di un contributo monetario di 3 milioni di euro a carico dell’amministrazione. A fronte del mancato riscontro, il Consorzio aveva diffidato il Comune e quindi adito il TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni.
Dopo la notifica del ricorso e prima del suo deposito, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici aveva inviato al legale del Consorzio una nota con cui contestava la non conformità del PEF, lo qualificava come nuova proposta contrattuale e assegnava sessanta giorni per la presentazione di un piano conforme. All’udienza camerale il difensore del Consorzio aveva dichiarato di prendere atto della risposta e chiesto il mutamento di rito per la sola domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la natura interlocutoria della nota del 13 febbraio 2018, valorizzando la sottoscrizione da parte del dirigente quale soggetto istituzionalmente competente alla gestione del procedimento ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. La circostanza che le scelte definitive spettino alla giunta non impedisce al dirigente di manifestare la posizione dell’amministrazione sugli aspetti tecnico-economici e di indicare la via per superare lo stallo. La nota, indirizzata al legale formalmente incaricato del Consorzio, conteneva elementi informativi puntuali che facevano venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio, con conseguente improcedibilità del ricorso.
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondata la pretesa del Consorzio. L’introduzione del contributo di 3 milioni di euro non costituisce un aggiornamento del PEF ma una modifica radicale dell’equilibrio sinallagmatico dell’operazione: l’operatore economico è tenuto a farsi carico dei rischi operativi e congiunturali, sicché pretendere la copertura pubblica delle perdite derivanti dalla crisi del mercato immobiliare sovverte la logica del partenariato pubblico-privato e contrasta con l’art. 180, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. L’ammissione di una simile variazione postuma lederebbe inoltre la par condicio competitorum, avendo la selezione del 2006 premiato proposte prive di oneri per la stazione appaltante.
Quanto alla dedotta carenza istruttoria, il Collegio ha rilevato che l’equilibrio economico era già palesemente compromesso dalla stessa richiesta di trasferire al Comune le perdite di mercato: il PEF del 2014 si presentava tamquam non esset, come proposta radicalmente difforme, e l’amministrazione non era tenuta ad attivare alcun contraddittorio formale. Nemmeno l’affidamento del promotore poteva trovare tutela, essendo stato il Consorzio stesso a determinare la rottura del rapporto collaborativo.
La domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale è stata infine respinta per assenza di un comportamento del Comune contrario ai doveri di correttezza e buona fede richiamati da Cons. Stato, Sez. V, n. 1979 del 2017. Le spese sostenute dal Consorzio sono il frutto del normale rischio d’impresa connesso alla partecipazione a una complessa procedura di project financing, mentre il rischio dei tempi della variante urbanistica era stato consapevolmente accettato con la presentazione di una proposta in variante.
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Nota della Redazione
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