Soccorso istruttorio e riqualificazione dei titoli nelle selezioni dirigenziali (TAR Sardegna n. 1124 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici il soccorso istruttorio è doveroso quando il candidato abbia allegato alla domanda i titoli da valutare con la diligenza richiesta e residuino margini di incertezza facilmente superabili, non potendo gli esiti della selezione essere alterati da meri errori formali. Il limite all’attivazione dell’istituto coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, poiché consentire di dichiararlo dopo la scadenza violerebbe la par condicio. Sul piano sostanziale, ai fini del punteggio, la qualifica di dirigente di una pubblica amministrazione non è equiparabile all’attribuzione di sole funzioni dirigenziali a un soggetto privo di tale qualifica: le due ipotesi integrano fattispecie distinte e autonome. La Commissione deve valutare i titoli secondo un approccio sostanziale, senza richiedere provvedimenti formali non previsti dalla lex specialis, ma non può attribuire punteggi superiori a quelli corrispondenti al titolo effettivamente posseduto.

Il Fatto

La Regione autonoma della Sardegna approvava un avviso per il conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico dirigenziale a tempo determinato quale coordinatore di un’unità di progetto dedicata all’edilizia scolastica. Al termine delle operazioni la Commissione collocava al primo posto un candidato con punti 42,71 e al secondo il ricorrente con punti 42,2.

Il secondo classificato impugnava la graduatoria, il verbale con cui la Commissione aveva accolto l’istanza di riesame del controinteressato attribuendo due punti per pubblicazioni non elencate nel modulo titoli, e il provvedimento di conferimento dell’incarico. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale e motivi aggiunti, sostenendo che al ricorrente erano stati riconosciuti punteggi non spettanti, con conseguente carenza di interesse del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla illegittima attribuzione dei due punti per le pubblicazioni. L’art. 5 dell’avviso riserva alla Commissione la valutazione esclusivamente dei titoli indicati nel modulo “Elenco titoli” e impone che le pubblicazioni siano elencate e allegate con dichiarazione di conformità. Nel caso di specie le pubblicazioni erano state allegate e dichiarate prima della scadenza, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 7975/2019 e il principio dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2014, secondo cui la selezione dei migliori candidati non può essere alterata da errori meramente formali. L’istanza di rivalutazione presentata dal candidato, di contenuto non innovativo, ha svolto la funzione dell’appendice istruttoria di completamento, non residuando dubbi sulla serietà della volontà di partecipare.

Il motivo sulla mancata indicazione del codice ISSN è infondato: il codice risultava nel modulo di dichiarazione sostitutiva. Analogamente, il quarto motivo sul titolo accademico estero è respinto, poiché il titolo, inquadrabile come Joint Degree, coinvolgeva un’Università italiana e presenta i requisiti di durata ed esame finale; richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 910/2022, i titoli post lauream con identiche caratteristiche sono equiparabili.

Quanto ai titoli professionali del ricorrente, il Collegio ritiene irrilevante l’insussistenza di un formale provvedimento di attribuzione, valorizzando l’approccio sostanziale e le funzioni concretamente svolte. Il criterio di attinenza introdotto dal verbale n. 1 è mera riproduzione dell’art. 5 dell’avviso.

Il ricorso incidentale è invece fondato. L’art. 5, lett. a) richiede la qualifica di dirigente, mentre la lett. b) riguarda le funzioni dirigenziali svolte senza qualifica. Attribuire due punti annui a chi ha solo svolto funzioni dirigenziali è illegittimo: il punteggio non spettante ammonta a 2,05 punti. Parimenti fondato è il terzo motivo: il punteggio di 5,99 per l’incarico di referente presuppone la concomitanza di alta professionalità e coordinamento, desumibili dalle mansioni, e il periodo effettivo di 503 giorni giustifica solo 1,37 punti. Il ricalcolo attribuisce al ricorrente incidentale un punteggio superiore, assorbendo le ulteriori doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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