Soccorso istruttorio, servizi analoghi e sindacato sull’anomalia dell’offerta (TAR Campania n. 1199 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una clausola della lex specialis che richieda il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale in relazione agli ultimi “tre anni” senza chiarire se il triennio debba calcolarsi in anni solari o nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando, la stazione appaltante deve preferire l’interpretazione estensiva della platea dei partecipanti e può attivare il soccorso istruttorio per consentire l’integrazione della documentazione probatoria del requisito, sempre che questo sia già posseduto alla data di presentazione della domanda. Il soccorso istruttorio non è ammesso per acquisire un requisito inesistente, ma è legittimo quando serve a integrare una documentazione di cui il concorrente abbia già fornito un principio di prova, in ossequio al principio di continuità dei requisiti. Quanto ai servizi analoghi, la nozione non coincide con quella di servizi identici, richiedendo una relazione di mera affinità tra prestazioni riconducibili al medesimo settore imprenditoriale, con la conseguenza che i servizi di vigilanza sono analoghi a quelli di portierato. Infine, il giudizio di anomalia dell’offerta ha portata globale e sintetica e non può essere sostituito dal sindacato del giudice se non in presenza di macroscopiche illegittimità.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione del lotto 1 della gara indetta per l’affidamento del servizio di portierato e assistenza alle aule presso le strutture universitarie. L’importo del lotto è di oltre tre milioni di euro per una durata quadriennale. La ricorrente contesta l’ammissione dell’aggiudicataria al soccorso istruttorio per avere questa dapprima indicato i servizi del triennio 2021-2023 e poi, su richiesta della stazione appaltante, quelli del triennio 2022-2024. Deduce inoltre l’illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il difetto di istruttoria, la non analogia dei servizi spesi e l’anomalia dell’offerta per incongruità degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera. Con successivi motivi aggiunti censura il diniego parziale di accesso, l’esecuzione anticipata del servizio e la mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale uscente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. In primo luogo, l’ammissione al soccorso istruttorio è legittima perché la clausola del disciplinare sul triennio era ambigua e, in caso di clausole dubbie, va preferita la soluzione estensiva della platea dei partecipanti, in applicazione del favor partecipationis. Il soccorso istruttorio, secondo l’indirizzo consolidato richiamato anche con riferimento all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, non è limitato alla regolarizzazione ma si estende all’integrazione della documentazione mancante. Nel caso di specie l’istituto è stato correttamente utilizzato per integrare la prova di un requisito che l’aggiudicataria possedeva già in riferimento al primo triennio indicato, con ciò non violandosi il principio di continuità dei requisiti.

Nessun automatismo espulsivo discende dalla dedotta violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. In coerenza con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2020, il contegno informativo integra il grave illecito professionale solo se idoneo a mettere in dubbio l’affidabilità o l’integrità del concorrente; nel caso di specie l’erronea rappresentazione ha riguardato un profilo formale non richiesto dalla disciplina di gara e non decisivo, risultando inidonea a influenzare le decisioni della commissione.

Sul requisito dei servizi analoghi, il Tribunale ribadisce che “analogo” non equivale a “identico” e richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato sulla contiguità tecnico-operativa tra vigilanza e portierato, entrambi riconducibili al settore dei servizi fiduciari e di sicurezza. La prova del requisito è stata comunque acquisita dal fascicolo virtuale dell’operatore economico, sicché la censura sull’inidoneità dimostrativa non ha pregio.

Quanto all’anomalia dell’offerta, il Collegio richiama l’art. 108, comma 9, e l’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, precisando che gli oneri aziendali della sicurezza sono rimessi alla sfera di valutazione del singolo concorrente e non possono essere desunti dalle tabelle ministeriali né dagli importi offerti dagli altri partecipanti. La loro eventuale incongruità rileva solo se, rideterminati al rialzo, renda irrealizzabile l’offerta nel suo complesso. Il giudizio di congruità ha portata globale e sintetica e non può essere sostituito dal giudice se non a fronte di errori macroscopici.

Sui primi motivi aggiunti, concernenti l’accesso agli atti, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere essendo stata riconosciuta la soddisfazione della ricorrente; sui secondi dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Sul progetto di assorbimento del personale uscente, il Collegio osserva che la clausola sociale prevista dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 è stata assolta dall’aggiudicataria, mentre la presentazione del piano era meramente facoltativa secondo la disciplina di gara, con conseguente impossibilità di sanzionare l’omissione con l’esclusione, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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