Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’interdittiva antimafia conseguita la misura collaborativa (TAR Puglia n. 349 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ammissione alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario, ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, seguita dal conseguimento dell’informazione liberatoria ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso la precedente informazione interdittiva antimafia. In tale evenienza il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., potendo compensare le spese del giudizio per la peculiarità e complessità della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della gestione di case e appartamenti per vacanze e della somministrazione di alimenti e bevande, era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia, adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento prefettizio, fondato su una pluralità di elementi indizianti, aveva determinato una temporanea incapacità ex lege della società a proseguire le attività. A tale atto erano seguiti i provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi, adottati ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, relativi alle SCIA presentate per il subingresso negli esercizi.

La società ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR Puglia, senza proporre domanda cautelare. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha chiesto e ottenuto l’ammissione alla misura del controllo giudiziario di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Successivamente, la società ha conseguito l’informazione liberatoria, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, non sussistendo più all’attualità le cause di cui all’art. 67 dello stesso decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione presentata dalla società ricorrente nell’imminenza dell’udienza, con la quale la stessa ha manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame. L’ammissione al controllo giudiziario, prima, e il conseguimento dell’informazione liberatoria, poi, hanno integralmente rimosso gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’interdittiva antimafia, facendo venir meno l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre da una pronuncia di annullamento.

La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., prescinde dall’esame del merito delle censure proposte. Il giudice amministrativo, infatti, è chiamato a verificare la permanenza dell’interesse processuale al momento della decisione, restando irrilevante la fondatezza originaria delle doglianze quando l’utilità richiesta sia nel frattempo venuta meno per fatto sopravvenuto.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, giustificandola con la peculiarità e la complessità della controversia, caratterizzata dal succedersi di provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione che hanno reso articolato e non univoco il quadro processuale. La sentenza è stata infine destinata all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, ed è stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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