Revoca della rivendita di tabacchi e abbandono del servizio (TAR Campania n. 1597 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di procedere alla revoca della gestione di una rivendita di generi di monopolio per abbandono del servizio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, l. 22 dicembre 1957, n. 1293, ha natura discrezionale e non automatica. Il dato testuale, che si esprime in termini di facoltà, e il raccordo sistematico con l’art. 35 della stessa legge, che consente la più mite pena pecuniaria per qualsiasi irregolarità di gestione non ritenuta di gravità tale da comportare la revoca, impongono all’Amministrazione di motivare in ordine alla natura, consistenza e concreta gravità della violazione. La condotta del titolare sorretta da giustificazioni plausibili e tempestivamente comunicate, valutate all’esito di adeguati approfondimenti istruttori, non integra quella violazione del dovere di fedeltà commerciale che giustifica la massima sanzione disciplinare. In sede di sindacato, il giudice amministrativo verifica la scelta solo nei limiti del difetto di presupposti, dell’illogicità e del travisamento dei fatti.
Il Fatto
Le ricorrenti, odierna e precedente titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, hanno impugnato la determina con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha archiviato il procedimento di revoca della gestione di altra rivendita, facente capo a un controinteressato.
Secondo le ricorrenti, il mancato prelievo di prodotti da tabacchi protrattosi per più annualità, la risoluzione del contratto di locazione del locale e la tardiva richiesta di trasferimento di sede avrebbero dovuto essere qualificati come abbandono del servizio, con conseguente obbligo di revoca ex art. 34 l. n. 1293 del 1957. L’Amministrazione e il controinteressato hanno resistito, deducendo l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’unico motivo, rubricato come violazione di legge ed eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità e travisamento, ritenendolo infondato. Ha premesso che la richiamata l. n. 1293 del 1957 attribuisce all’Amministrazione la semplice facoltà di disporre la revoca della gestione.
Da qui la conseguenza centrale: il potere di revoca ha natura discrezionale e la scelta sanzionatoria non è automatica. Il dato testuale della norma, unito alla lettura sistematica con l’art. 35, consente di irrogare la pena pecuniaria quando le violazioni non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la revoca.
Ne deriva un onere motivazionale rafforzato in capo all’Amministrazione, chiamata a giustificare la scelta revocatoria rispetto all’opzione meno severa. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, pur esistendo una nozione tendenzialmente oggettiva di abbandono del servizio, sono necessari approfondimenti istruttori sulla situazione di fatto e sulla natura della violazione.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ha ricostruito l’iter procedimentale: avvio del procedimento per sanzione pecuniaria, giustificazioni del concessionario, disposta chiusura temporanea della rivendita, poi riesame degli atti e avvio di procedimenti di annullamento in autotutela e di revoca, conclusi con l’archiviazione impugnata.
La valutazione dell’Amministrazione ha superato le censure. Le incongruenze inizialmente ravvisate risultano superate dal supplemento istruttorio, che ha accertato il mantenimento della disponibilità del locale sino al dicembre 2021; l’ampia attività interlocutoria con l’Ufficio e l’impossibilità sopravvenuta di svolgere l’attività scriminano il mancato prelievo, escludendo la lesione del rapporto di fiducia. La conferma della chiusura temporanea in luogo della revoca è apparsa dunque scelta non illogica e coerente con l’istruttoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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