Carta docenti supplente annuale: ottemperanza con commissario ad acta (TAR Campania n. 4704 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce atto di ottemperanza ammissibile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. il ricorso volto a ottenere l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto a un docente a tempo determinato il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015. L’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, e la mancata impugnazione della sentenza da parte dell’Amministrazione, attestata da certificazione di cancelleria, integrano i presupposti per la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato. Il compenso per il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio, viene determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo per la presentazione della parcella decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Il Fatto

Una docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato, agiva dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, ottenendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo.

La sentenza, non impugnata dall’Amministrazione, veniva notificata in data 4.7.2025. Nonostante ciò, il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza. In particolare, ha valorizzato la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha, inoltre, precisato che, in caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nominato avrebbe dovuto provvedere direttamente all’esecuzione, previa determinazione del compenso con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alle modalità di adempimento dell’incarico, la sentenza ha dettagliato gli oneri del commissario, specificando che la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con il dies a quo decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Ha, infine, condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite nella misura complessiva di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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