Ottemperanza per il pagamento di somme liquidate dal giudice ordinario (TAR Lazio n. 7065 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, c.p.a. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. L’accoglimento del ricorso non richiede la prova dell’impossibilità di esecuzione, ma presuppone la mera inottemperanza, che può essere desunta dall’assenza di elementi che dimostrino l’avvenuto adempimento o l’esistenza di sopravvenienze ostative. In caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può disporre la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., con penalità di mora commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta, con funzione sostitutoria, è disposta per il caso di perdurante inadempimento, senza facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, la sentenza n. 795/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto all’anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo e l’Amministrazione era stata condannata al pagamento della somma di euro 5.590,45 oltre interessi legali. Non avendo il Ministero provveduto all’esecuzione del titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Nel caso di specie, l’attività richiesta all’Amministrazione non risultava essere stata svolta, né emergevano elementi di segno contrario o sopravvenienze che potessero giustificare l’eventuale inerzia.

Il giudice ha evidenziato come, a fronte delle allegazioni della ricorrente in ordine all’inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza, costituendosi con atto di mero stile. Tale comportamento è stato ritenuto sufficiente a integrare la presunzione di inottemperanza, onerando la parte resistente della prova dell’avvenuto adempimento, non fornita nel giudizio.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ma ha precisato che le penalità debbono decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e debbono essere commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Tale determinazione risponde alla funzione sollecitatoria e sanzionatoria dell’istituto, evitando che la misura assuma carattere sproporzionato rispetto all’obbligo non adempiuto.

Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inadempienza. Ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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