Accesso difensivo e nesso di strumentalità: prevale l’ostensione dei dati zootecnici (TAR Veneto n. 1655 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo, l’amministrazione non può sindacare l’utilità della documentazione richiesta in termini di ammissibilità, influenza o decisività nel giudizio per il quale l’accesso è esercitato: la verifica del nesso di strumentalità di cui all’art. 22 legge n. 241/1990 va condotta in astratto, essendo sufficiente che i documenti costituiscano un mezzo utile per la difesa. Il diniego fondato su una valutazione ex ante delle prospettive di accoglimento dell’azione giurisdizionale è illegittimo. Le generiche esigenze di riservatezza del controinteressato, non sorrette dall’indicazione di specifici profili di pregiudizio, cedono di fronte alla tendenziale prevalenza dell’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il proprietario di terreni e di un’abitazione confinanti con un allevamento intensivo, dopo aver impugnato davanti al Tribunale amministrativo il permesso di costruire rilasciato al gestore per la realizzazione di una vitellaia, chiedeva all’azienda sanitaria l’accesso ai report periodici sulla consistenza dei capi, alle dichiarazioni obbligatorie rese alla banca dati zootecnica e ai verbali di controllo veterinario. L’istanza era finalizzata a verificare l’effettiva classe dimensionale dell’allevamento, presupposto delle distanze legali dai propri immobili. L’amministrazione respingeva la richiesta, richiamando l’opposizione del controinteressato e l’asserita mancanza di un interesse concreto e attuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, ravvisando l’illegittimità del diniego sotto distinti profili. In primo luogo, l’istanza di accesso non presentava alcun carattere di genericità: il ricorrente aveva indicato con precisione i documenti richiesti, allegato i ricorsi pendenti e illustrato la finalità difensiva, soddisfacendo compiutamente l’onere motivazionale richiesto dall’art. 25, comma 2, legge n. 241/1990. La Corte ha inoltre escluso che l’amministrazione possa valutare l’istanza con rigore formalistico, dovendo invece procedere a un’interpretazione complessiva dell’atto, comprensiva degli allegati.
Quanto al nesso di strumentalità, la documentazione richiesta presentava un evidente collegamento con le esigenze difensive: i dati sulla consistenza zootecnica costituivano il fatto storico decisivo per accertare se il superamento della soglia di 120 tonnellate di peso vivo medio, che determina il passaggio dalla Classe 1 alla Classe 2 ai sensi della DGR Veneto n. 856/2012, fosse già avvenuto prima del rilascio del titolo edilizio. Proprio la natura oggettiva e vincolata dei criteri di classificazione rendeva la documentazione indispensabile, escludendo che si trattasse di un controllo generalizzato dell’operato amministrativo.
Il Tribunale ha poi richiamato il principio per cui il sindacato dell’amministrazione sul nesso di strumentalità va condotto in termini meramente astratti, essendole preclusa qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità o sulla decisività dei documenti nel giudizio instaurato. Nel caso di specie, l’amministrazione aveva invece proceduto a una valutazione di utilità difensiva non consentita, sacrificando illegittimamente il diritto di difesa.
Infine, la Corte ha escluso che potessero trovare accoglimento le generiche esigenze di riservatezza opposte dal controinteressato: non essendo stati individuati specifici profili di pregiudizio, i dati richiesti — numero, età e peso dei capi — non costituiscono segreti commerciali, trattandosi di informazioni obbligatoriamente comunicate all’autorità sanitaria per finalità pubbliche. L’accesso difensivo, preordinato alla tutela della salute e del diritto di difesa, prevale sulle ragioni di riservatezza commerciale.
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Nota della Redazione
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