Soccorso procedimentale e rettifica del refuso nell’offerta di gara (TAR Veneto n. 1246 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, purché i chiarimenti non modifichino in modo sostanziale l’offerta. La rettifica di un mero errore materiale è legittima quando l’errore sia ictu oculi individuabile e agevolmente emendabile senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Il divieto di integrazione postuma non impedisce la produzione successiva di documenti a contenuto meramente dichiarativo o rappresentativo, quale è il foglio illustrativo (IFU) volto a descrivere caratteristiche tecniche già incluse nella proposta negoziale.

Il Fatto

Una Azienda sanitaria indiceva una gara europea a procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per test di chimica clinica e immunochimica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione, la società aggiudicataria risultava prima in graduatoria con 100 punti, seguita dalla società ricorrente con 95,97 punti. Con deliberazione del Direttore Generale, la procedura veniva aggiudicata alla prima classificata.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe incluso nell’offerta un prodotto non conforme alla lex specialis — indicando un test diverso da quello prescritto — e che la trasmissione postuma di documentazione tecnica avrebbe integrato un’inammissibile modifica dell’offerta. Lamentava inoltre la mancata validazione di un test sugli analizzatori offerti e la difformità del progetto di transizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo fondato sull’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sull’offerta a condizione che essi non ne modifichino il contenuto sostanziale. La disposizione si pone nel solco della giurisprudenza eurounitaria, richiamata nella sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. VIII, 11 maggio 2017, in causa C-131/16, secondo cui il principio di parità di trattamento non osta alla correzione di errori materiali manifesti, purché la rettifica non equivalga alla presentazione di una nuova offerta.

Nel caso concreto, l’errore consisteva nell’indicazione di un test privo di qualsiasi attinenza clinica con quello richiesto — l’uno volto a rilevare l’ormone della gravidanza, l’altro l’ormone della crescita umano. Trattavasi di un lapsus calami che emergeva all’evidenza dallo stesso contenuto dell’offerta economica, in cui la voce conforme alla legge di gara era associata a un prodotto non pertinente. Il Collegio sottolinea che l’errore era immediatamente individuabile e agevolmente emendabile, poiché l’effettiva volontà negoziale affiorava dal contesto degli atti di gara, senza necessità di elementi extratestuali.

Quanto alla produzione postuma dei foglietti illustrativi, il Tribunale osserva che i medesimi vanno qualificati come documenti a contenuto meramente dichiarativo, volti a rappresentare le caratteristiche tecniche di prodotti già inclusi nell’offerta. La loro produzione, seppur successiva al termine, non ha comportato alcuna modifica sostanziale della proposta, richiamandosi il precedente Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881.

Il secondo motivo è respinto: le schede tecniche non dimostrano la mancata validazione del test sugli analizzatori offerti, essendo il prodotto compatibile e non imponendosi alcun uso esclusivo. Quanto al backup strumentale, la tabella evocata dalla ricorrente non lo prevedeva per il cluster dei test tossicologici.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: la ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’accoglimento, poiché l’aggiudicataria resterebbe prima graduata anche perdendo il massimo punteggio assegnabile al criterio contestato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *