Ottemperanza al giudicato lavoristico con ordine di pagamento e commissario ad acta (TAR Campania n. 5083 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che riconosca al docente a tempo determinato il diritto alla retribuzione professionale e condanni l’amministrazione al relativo pagamento. L’ordine di ottemperanza riguarda il pagamento delle sole somme oggetto di condanna in favore della parte vittoriosa, con esclusione della quota delle spese di lite distratta in favore dei difensori antistatari, i quali sono titolari di autonomo titolo di credito. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e condannare l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre alla metà delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata al Ministero.

A fronte del mancato adempimento spontaneo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Con riferimento all’ambito dell’ordine di pagamento, il Collegio ha precisato che la condanna deve essere limitata alle somme riconosciute alla parte vittoriosa, con esclusione della quota delle spese di lite oggetto di distrazione in favore dei difensori antistatari. Questi ultimi, infatti, sono titolari di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione della loro assistita, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione.

Il Collegio ha inoltre ritenuto di dover nominare sin d’ora il commissario ad acta — individuato nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega — per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendone le spese a carico dell’amministrazione inadempiente e determinandone il compenso. La nomina anticipata consente di evitare una nuova fase processuale in caso di perdurante inadempimento.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha accolta in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e non corrisposte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere, dovendosi a quel punto attivare la parte per l’insediamento del commissario ad acta.

Le spese del giudizio di ottemperanza, comprensive di quelle successive al titolo azionato e funzionali all’introduzione del giudizio, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *