Soci subentrano nel debito tributario della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 22469 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l’estinzione non comporta il venir meno dei rapporti giuridici facenti capo all’ente, ma determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nella legittimazione processuale della società ex art. 110 cod. proc. civ., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. L’atto impositivo intestato alla società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio sociale o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di atti specifici a loro diretti. La legittimazione dei soci ha ambito più esteso della loro responsabilità ex art. 2495, comma 2, cod. civ., poiché affermarne la legittimazione a essere convenuti quali successori non equivale a riconoscerne la responsabilità per i debiti sociali. Ne consegue che il giudice d’appello non può dichiarare inammissibile il gravame dell’Ufficio per novità della domanda, poiché i soci subentrano nella medesima posizione sostanziale e processuale dell’ente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione di una società a responsabilità limitata per l’anno d’imposta 2003, con recupero di imposte e relativi accessori. La società proponeva ricorso e otteneva ragione in primo grado.
Nel corso del giudizio di primo grado la società veniva cancellata dal registro delle imprese, circostanza non dichiarata dal difensore. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello notificandolo alle ex socie, quali successori della società estinta. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile il gravame per novità della domanda, rilevando che l’Ufficio non aveva specificato le ragioni della pretesa verso le ex socie e che, per quel credito, non era stata effettuata alcuna iscrizione a ruolo nei loro confronti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati unitariamente perché connessi, sono stati accolti. La Corte ricostruisce il regime successorio che segue alla cancellazione della società, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6070, 6071 e 6072 del 2013: l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, secondo il regime dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate.
Sul piano processuale, la Corte afferma che, perduta la capacità processuale dell’ente, il processo prosegue nei confronti dei soci, quali giusta parte abilitata ad assumere la veste di legittimo contraddittore. Nessuna persistente legittimazione spetta invece al liquidatore, destinatario semmai di autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa relativa al debito sociale.
La Corte sottolinea la distinzione tra legittimazione e responsabilità: la prima ha ambito più esteso della seconda. Affermare che i soci possono essere convenuti quali successori dell’ente estinto non equivale a riconoscerne la responsabilità per i crediti sociali rimasti insoddisfatti. Il principio è ribadito richiamando Cass. n. 22014 del 2020 e Cass. n. 31933 del 2019.
Quanto all’atto impositivo, la Corte richiama il principio di Cass. n. 753 del 2024: l’atto intestato alla società estinta è valido ed efficace anche se notificato agli ex soci, collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio sociale, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, senza necessità di specifici atti intestati ai medesimi. Nel caso concreto, la cartella era attinente al debito sociale e non ad autonoma azione risarcitoria, sicché le ex socie erano correttamente subentrate ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione dell’ente.
Da ultimo, i giudici di secondo grado hanno erroneamente ravvisato la violazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992: poiché opera un fenomeno successorio, i soci subentrano nella medesima posizione della società e non introducono alcun nuovo tema d’indagine. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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