Sisma Abruzzo, legittimo il credito da acconti sospesi non versati (Cass. civ. Sez. V n. 9385 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dei versamenti tributari disposta in favore delle popolazioni colpite dal sisma Abruzzo del 2009, il contribuente residente all’interno del cratere sismico può legittimamente indicare nella dichiarazione, quale credito d’imposta, gli acconti calcolati ma non versati per effetto della sospensione. Il recupero a tassazione di tale credito è illegittimo quando l’Amministrazione fondi il recupero su un provvedimento direttoriale dettato per i soggetti residenti nella provincia ma all’esterno del cratere. La disciplina di favore non integra abuso del diritto, né applicazione analogica di norme eccezionali, ma mero effetto della legislazione emergenziale giustificata dallo specifico pregiudizio subito.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e/o art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, per complessivi 609.170,00 euro, con riferimento al periodo d’imposta 2009.

L’Ufficio, constatato che l’imposta dovuta e dichiarata era pari a 7.146,00 euro e che l’eccedenza risultante da precedente dichiarazione ammontava a 1.525,00 euro, aveva considerato sospesi gli acconti nella differenza di 5.621,00 euro. Il contribuente aveva invece indicato nel Mod. Unico 2010 acconti pari a 6.065,00 euro, non versati per effetto della sospensione disposta con OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009 a seguito del sisma, evidenziando un credito di 444,00 euro. La C.t.p. di L’Aquila accoglieva il ricorso; la C.t.r. dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’emergenza sismica. Il d.m. 9 aprile 2009 sospese i versamenti scadenti tra il 6 aprile e il 30 novembre 2009 per i residenti nella provincia dell’Aquila. L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 39/2009 individuò il più ristretto ambito dei residenti nel cratere sismico, per i quali le agevolazioni sarebbero state attuate con ordinanza del Presidente del Consiglio. Seguì l’OPCM n. 3780/2009, che fissò la sospensione fino al 30 novembre 2009. L’art. 25, comma 2, del d.l. n. 78/2009 dispose la ripresa dei versamenti da giugno 2010, con modalità stabilite da provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, all’art. 39, commi 3-bis e 3-ter, differì al gennaio 2011, per i comuni interni al cratere, la ripresa degli importi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, con 120 rate mensili senza interessi. L’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 stabilì poi la ripresa della riscossione da gennaio 2012, con riduzione al 40 per cento dell’ammontare dovuto al netto dei versamenti eseguiti.

Il motivo dell’Ufficio è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 12858 del 22.04.2022), che in caso analogo aveva ritenuto legittimo il mancato versamento dell’acconto e illegittimo il recupero del credito corrispondente. Il recupero si fondava sull’applicazione del provvedimento direttoriale n. 42431 del 16 marzo 2010, il cui par. 3.2 stabiliva che l’importo degli acconti sospesi andasse riferito al limite dell’imposta dovuta a saldo.

Tale provvedimento non si inserisce nella sequenza normativa applicabile al caso in esame, essendo limitato ai soggetti residenti nella provincia dell’Aquila ma all’esterno del cratere sismico. L’assunto dell’Agenzia, secondo cui la diversa disciplina dei residenti interni al cratere consentirebbe l’indebita detrazione di acconti non versati, non è condivisibile: non si tratta di vantaggio indebito, ma di mero effetto di una legislazione di favore giustificata dallo specifico pregiudizio conseguito ai destinatari dagli eventi sismici. La C.t.r. ha quindi fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, essendo il contribuente rimasto intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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