Distrazione delle spese e attestazione riferita all’intero collegio difensivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 2225 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo. La mancanza di tale requisito impedisce la distrazione delle spese e non integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 287 c.p.c.
Il Fatto
I contribuenti proponevano ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte, sezione tributaria, n. 19650/24 del 16 luglio 2024. Con il provvedimento impugnato, la Corte aveva rigettato il ricorso principale, dichiarato l’assorbimento del ricorso incidentale e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti. La parte istante chiedeva che le spese fossero distratte in favore del proprio difensore, che ne aveva dichiarato l’anticipazione. L’Amministrazione finanziaria non si opponeva all’accoglimento dell’istanza, rimettendosi alla decisione della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la dichiarazione di aver anticipato le spese era stata formulata dal solo difensore indicato nell’istanza di distrazione e non anche dagli altri due legali che assistevano i ricorrenti, nominati con procura speciale depositata “in aggiunta” rispetto al primo difensore.
Richiamando il principio espresso da Cass. n. 21281/2018, la Corte ribadisce che, quando la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali presuppone l’attestazione che nessuno di essi abbia già riscosso gli onorari per i quali viene chiesta la distrazione. Tale dichiarazione può essere proposta anche da un solo difensore, ma solo se lo stesso sia munito di procura ad agire disgiuntamente; in ogni caso, l’attestazione deve fare riferimento all’intero collegio difensivo.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa non risultava riferita a tutti i difensori della parte. Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la distrazione, la correzione dell’errore materiale non poteva essere disposta. La Corte precisa, inoltre, che, essendo il giudizio di correzione un procedimento ex art. 391-bis c.p.c. di natura amministrativa, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stesso, non potendosi individuare una parte vittoriosa e una soccombente, in conformità a Cass. n. 12184/2020 e n. 5079/2024. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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