La controversia sul diniego di una precedente definizione agevolata è ulteriormente definibile ex lege n. 197/2022 (Cass. civ. Sez. 5 n. 22282 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale, ove successivamente al condono insorga una seconda controversia, effettiva e non meramente apparente, relativa all’applicazione della normativa condonistica, anche riguardo alla presentazione di un’istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall’Amministrazione finanziaria, la lite non si identifica in quella originaria, avente ad oggetto l’imposizione in sé e ormai effettivamente condonata. Si tratta, invece, di una nuova controversia, con oggetto diverso, concernente il precedente condono e l’efficacia, ai fini del suo perfezionamento, del comportamento del contribuente. Tale controversia non incorre nel divieto di condono di condono ed è, pertanto, suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, che, a differenza dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, non limita il proprio ambito di applicazione ai soli atti impositivi.
Il Fatto
La società contribuente aveva richiesto la definizione agevolata di pregressi carichi tributari relativi agli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002. L’Ufficio finanziario opponeva il diniego, ritenendo i ruoli non rientranti nell’ambito applicativo della disciplina condonistica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ravvisando la sussistenza di un legittimo affidamento. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, che proponeva ricorso per cassazione.
Nelle more del giudizio di legittimità, la società aderiva alla definizione delle liti pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ma l’Agenzia delle entrate opponeva diniego. Avverso tale diniego e il successivo rigetto dell’istanza di revisione in autotutela la società proponeva ricorso. La società presentava, infine, istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022, anch’essa respinta dall’Amministrazione con nota del 9 novembre 2023, avverso la quale la contribuente proponeva ulteriore ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i motivi del ricorso avverso il diniego ex lege n. 197 del 2022, incentrati sulla falsa applicazione della disciplina della definizione agevolata e sulla violazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000. Il provvedimento impugnato risultava testualmente motivato con il richiamo al divieto di condono di condono, suffragato dal precedente di Cass. n. 1317/2018 e da circolari dell’Agenzia delle entrate.
La pronuncia ricostruisce la portata del divieto. L’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 annovera tra le controversie definibili anche quelle originanti dall’impugnazione del “rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”, atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546 del 1992. Tale previsione presenta una differenza testuale rispetto all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, che evoca i soli “atti impositivi”. La Corte, richiamando Cass. n. 8591/2006 e Cass. n. 20785/2005, chiarisce che il divieto di condono di condono colpisce la lite che abbia ad oggetto la determinazione delle somme dovute ai fini di una pregressa definizione agevolata ormai perfezionatasi. Non ricade nel divieto, invece, la controversia che insorga successivamente, effettiva e non meramente apparente, sull’applicazione della normativa condonistica o sull’idoneità della domanda di condono presentata.
Nella specie, l’originario ricorso avverso il diniego di condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 non atteneva più all’imposizione in sé, ma aveva ad oggetto l’efficacia del primo condono in rapporto al comportamento della contribuente e dell’Amministrazione. Detto oggetto si era ampliato in cassazione con l’impugnazione dei successivi dinieghi. La Corte ritiene, quindi, fondato il ricorso avverso il diniego di definizione ex lege n. 197 del 2022, risultando documentato il pagamento dell’importo oggetto della domanda.
Di conseguenza, il primo ricorso successivo della contribuente resta assorbito, mentre il giudizio principale instaurato dall’Agenzia delle entrate, essendo sopravvenuto il difetto di interesse, è dichiarato estinto. Le spese del giudizio principale restano a carico delle parti che le hanno sostenute, mentre per i ricorsi successivi sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione.
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Nota della Redazione
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