Avviso di accertamento non è atto fidefacente: niente querela di falso (Cass. civ. Sez. V n. 5721 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa ma non anche certificativa. Il suo contenuto non va impugnato dal destinatario con la querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ. davanti al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art. 18 d.lgs. n. 546/1992 davanti al giudice tributario. Ne consegue che la menzione, all’interno dell’atto, dell’esistenza di una delega di firma in favore del funzionario sottoscrittore non è sufficiente a dimostrarne la validità, né l’atto è assistito da pubblica fede ex art. 2699 cod. civ.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per II.DD., IVA e accessori relativo al 2009, emesso in dipendenza di operazioni ritenute inesistenti e costi per sponsorizzazioni ritenuti non inerenti all’attività svolta. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che accoglieva il ricorso per ragioni di merito, senza esaminare la questione preliminare di nullità dell’avviso per vizio di firma sollevata ai fini dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettava quello incidentale del contribuente. Il giudice di secondo grado riteneva superabile la questione preliminare, perché l’atto impugnato menzionava l’esistenza di una delega di firma rilasciata dal direttore provinciale in favore del funzionario firmatario: ciò, «anche in carenza di una formale querela di falso», era ritenuto sufficiente. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2699, 2700 e 2729 cod. civ., avendo la CTR affermato che la dichiarazione contenuta nell’atto di accertamento, circa l’esistenza di una delega, fosse assistita da pubblica fede e facesse piena prova fino a querela di falso. Il motivo è fondato: la motivazione della CTR è tautologica e ritiene sufficiente la mera menzione della delega all’interno dell’atto.

La Corte opera una netta distinzione tra avviso di accertamento e processo verbale di constatazione. Quest’ultimo, per consolidata giurisprudenza di Sezione (Cass. n. 28060 del 2017, Cass. n. 24461 del 2018, Cass. n. 30031 del 2018), assume un valore probatorio differenziato su un triplice livello di attendibilità: fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. per i fatti attestati come compiuti dal pubblico ufficiale; fede fino a prova contraria per la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese; semplice elemento di prova, da valutare in concorso con gli altri, in mancanza di specifica indicazione dei soggetti dichiaranti.

L’avviso di accertamento, invece, è atto amministrativo che conclude il procedimento di determinazione della pretesa impositiva (Cass. n. 3513 del 2002, Cass. n. 4824 del 2023). Esso è munito di efficacia dichiarativa e, solo se non impugnato o se l’impugnazione viene meno, attribuisce certezza ai fatti contestati. Non è suscettibile di produrre un effetto certificativo, proprio degli atti tipici che determinano effetti di certificazione erga omnes.

Da ciò discende che l’atto impositivo, oltre a essere passibile di riesame in autotutela, è impugnabile dal destinatario non con la querela di falso, ma entro 60 giorni davanti al giudice tributario. Il secondo motivo è parimenti fondato: gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato (Cass. n. 22810 del 2015). Non è chiaro se l’Agenzia abbia prodotto la delega o l’estratto di ruolo: la verifica è rimessa al giudice del rinvio. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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