Società di comodo e credito IVA: irrilevante la dichiarazione tardiva (Cass. civ. Sez. V n. 25541 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, alla società considerata non operativa non può essere negata la qualità di soggetto passivo, poiché ai sensi dell’art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, al soggetto che nel periodo d’imposta effettua operazioni rilevanti va riconosciuto il diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza e al rimborso, ove non invocato in modo fraudolento o abusivo. La neutralità fiscale impedisce che modalità di rimborso facciano gravare sul soggetto passivo l’onere dell’imposta, anche in mancanza della dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, purché il credito risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e sia dedotto entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo. Ne deriva la cassazione con rinvio della pronuncia che abbia negato il rimborso per la sola tardività o assenza della dichiarazione, imponendo al giudice di merito la verifica dei requisiti sostanziali dell’attività economica in accezione unionale.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili, già assoggettata a recupero fiscale, riceveva tre avvisi di accertamento. Per il 2010 e il 2011 l’Amministrazione finanziaria recuperava IRES e IRAP sul reddito minimo, applicando la disciplina delle società non operative. Per il 2013 disconosceva un credito IVA, qualificato come perduto per effetto della medesima disciplina. Intervenuto nel frattempo il fallimento, il curatore impugnava gli atti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione in appello. Il fallimento proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità degli accertamenti, la sussistenza delle cause esimenti e l’illegittimo recupero dell’IVA.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il regime temporale della disciplina. Il motivo sulla durata del periodo di osservazione è infondato: l’ampliamento da tre a cinque anni, introdotto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 175/2014, opera solo dal periodo d’imposta 2014. La norma ha natura sostanziale, perché incide sulla decisione di merito, e non retroagisce in forza dell’art. 3 della legge n. 212/2000.
Quanto alla annualità 2009, la Corte precisa che essa non è stata oggetto di autonoma verifica, ma solo considerata nel test di operatività del triennio 2009-2011. Nessun accertamento è stato emesso per quell’anno. La censura sull’esimente dello stato di crisi è generica, poiché non individua la situazione addotta a fondamento e la messa in liquidazione è successiva.
Il secondo motivo è rigettato: le circostanze dedotte non integrano la fattispecie esimente, poiché la presunzione relativa di non operatività può essere superata solo con situazioni oggettive e indipendenti dalla volontà del contribuente. Lo stato di liquidazione non esclude automaticamente il regime, salvo l’ipotesi di impegno alla cancellazione dal registro delle imprese.
È invece fondato il terzo motivo. La Corte richiama la giurisprudenza unionale: alle società non operative non può negarsi la qualità di soggetto passivo IVA, perché il diritto alla detrazione spetta a chi effettua operazioni rilevanti. La tardività o l’assenza della dichiarazione non escludono di per sé la rimborsabilità, purché sussistano i presupposti sostanziali del credito. Le Sezioni Unite n. 17757/2016 hanno chiarito che il fatto costitutivo del rapporto tributario è l’effettività e liceità dell’operazione, mentre gli obblighi dichiarativi hanno funzione illustrativa. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per la verifica dell’attività economica in accezione unionale e la misura del credito.
Nota della Redazione
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