Notifica postale nulla senza avviso di ricevimento della CAD (Cass. civ. Sez. V n. 10724 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta, qualora l’atto non sia consegnato al destinatario per temporanea assenza, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. La prova deve essere fornita entro l’udienza di discussione o fino all’adunanza in camera di consiglio, senza possibilità di rinvio, salvo la rimessione in termini conseguente alla dimostrazione di essersi tempestivamente attivati per ottenere il duplicato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982. In difetto, il ricorso per cassazione è inammissibile.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania, che aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria e confermato la decisione di primo grado.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto d’imposta per Irpef, addizionale regionale e comunale per gli anni dal 2002 al 2005. L’istanza invocava la disciplina agevolatrice prevista per i soggetti residenti nei comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002. Il contribuente è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente un vizio in procedendo che preclude l’esame del merito. Il ricorso risulta notificato a mezzo posta, ma l’atto non è stato consegnato al destinatario e nell’avviso di ricevimento non è indicata la ragione della mancata consegna. L’agente postale ha optato per il deposito presso l’ufficio postale con invio della C.A.D., ma l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito non è stato prodotto in giudizio.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10012 del 2021: in caso di temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica è data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della C.A.D., non essendo sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa. L’interpretazione è costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Si rammenta poi il principio consolidato secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione deve essere data entro l’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ.. Tali adunanze non possono essere rinviate per consentire all’impugnante di provvedere al deposito, salvo che questi ottenga la rimessione in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato per richiedere all’amministrazione postale il duplicato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982.
Nel caso concreto manca la prova della rituale notifica del ricorso. Il contribuente non ha svolto alcuna attività difensiva. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Non si procede alla liquidazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva dell’intimato. La Corte rileva infine la soccombenza dell’Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con esclusione dell’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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