Responsabilità del socio per debiti fiscali della società estinta ex art. 2495 c.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 15057 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del socio per i debiti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, terzo comma, c.c., prescinde dalla conoscenza o conoscibilità del credito in epoca antecedente all’estinzione. I fatti costitutivi della responsabilità sono: la cancellazione della società, l’esistenza del credito, la qualità di socio alla data della cancellazione e la percezione di somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione, entro il cui limite la responsabilità si misura. L’amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco. L’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, pur attribuendo all’ex liquidatore poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, non incide sul regime della responsabilità patrimoniale del socio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro relativa a un provvedimento del Tribunale, concernente l’assegnazione di somme alla creditrice esecutante nell’ambito di un processo esecutivo promosso da una società di cui la ricorrente era socia al 100% al momento della cancellazione dal registro delle imprese. La società contribuente sosteneva di non essere tenuta al pagamento del debito erariale per non aver percepito alcunché all’esito della liquidazione volontaria.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, confermava l’avviso di liquidazione. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la censura proposta solo con la memoria, relativa al difetto di motivazione dell’atto impositivo sull’estensione della responsabilità del socio ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, trattandosi di un vizio di invalidità dell’atto non rilevabile d’ufficio. Ritiene altresì inammissibile il motivo concernente l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 in sede di mediazione, per non aver la ricorrente riportato come e quando la questione fosse stata sottoposta al giudice di appello.
Nel merito, la Corte accoglie il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2495, terzo comma, c.c. Richiamando le Sezioni Unite del 2013, la responsabilità del socio presuppone che il credito sia riconducibile a rapporti facenti capo alla società anteriormente alla cancellazione, con trasferimento ai soci delle situazioni attive e passive non esaurite, ma solo entro il limite di quanto percepito. La Corte rammenta che le Sezioni Unite n. 3625 del 2025 hanno precisato che l’amministrazione finanziaria deve provare l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, quale condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del fisco.
La Corte evidenzia che la struttura della responsabilità del socio prescinde dallo stato soggettivo di conoscenza del debito e che i fatti costitutivi sono: la cancellazione della società, l’esistenza del credito, la qualità di socio alla data di cancellazione e la percezione di somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione. Il giudice di appello ha errato fondando la responsabilità della società ricorrente sulla pregressa conoscenza della posizione debitoria e sul disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, che non incide sulla responsabilità patrimoniale del socio, la quale va accertata con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica.
La Corte ritiene fondato anche il motivo di omesso esame circa il fatto decisivo che l’utile indicato nella dichiarazione dei redditi della società estinta fosse meramente fiscale e virtuale, mentre il risultato economico reale era negativo. Tale travisamento del contenuto oggettivo della dichiarazione dei redditi pone nel nulla la presunzione di distribuzione degli utili in favore della socia. Infine, è fondato il motivo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., essendosi il giudice di appello pronunciato nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio, non essendo stato instaurato alcun contraddittorio nei suoi confronti. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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