Spese di appello non ripetibili al litisdenunciato divenuto estraneo al giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 28308 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello a un soggetto che nel giudizio di primo grado sia stato dichiarato privo di legittimazione passiva, con pronuncia non investita da alcun motivo di impugnazione, principale o incidentale, non integra vocatio in ius ma opera come mera litis denuntiatio. Il destinatario non assume per ciò solo la qualità di parte del giudizio di gravame. Ne consegue che non sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante, o comunque della parte soccombente, alla rifusione delle spese del grado in suo favore, poiché quella pronuncia richiede la qualità di parte e l’effettiva soccombenza. La regola processuale vale anche quando l’appellante abbia notificato l’impugnazione al soggetto rimasto estraneo al thema decidendum del secondo grado.
Il Fatto
Un geometra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dai due professionisti destinatari, per il corrispettivo di attività di misura, contabilità e assistenza tecnica relative a lavori di adeguamento di un immobile comunale. Nel giudizio di opposizione il Tribunale aveva escluso la prova dell’accordo in forza del quale i professionisti avrebbero conferito al geometra l’incarico ai sensi dell’art. 17, primo comma, legge n. 143/1949, e aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del dipendente comunale chiamato in causa.
La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione del geometra, aveva rigettato l’opposizione e condannato i professionisti, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore del geometra, del Comune e del dipendente comunale. I due professionisti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi investono l’interpretazione dell’art. 17 legge n. 143/1949 e il riparto di compiti tra direttore dei lavori e ausiliario di fiducia. La Corte richiama la distinzione, già affermata da Cass. Sez. 2 n. 12847 del 1991, tra la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, mansione più modesta normalmente affidata a un ausiliare di comune fiducia, e la misura e contabilità dei lavori, che spetta per la più elevata capacità professionale al direttore dei lavori. Nulla esclude, però, che il direttore provveda egli stesso alla tenuta dei libretti, con diritto al relativo compenso non assorbito in quello del compito superiore.
Su questa base il primo motivo è infondato. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito; chi deduce la violazione dei canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non contrapporre una diversa lettura. La sentenza impugnata ha accertato l’esistenza dello speciale accordo e la sua esecuzione, avendo il Comune liquidato ai direttori dei lavori il compenso per quelle ulteriori mansioni, con la maggiorazione dell’art. 21 legge n. 143/1949. L’accertamento in fatto non è attinto in modo ammissibile.
Il secondo motivo cade con il primo. Il terzo è inammissibile, poiché sollecita una diversa ricostruzione del fatto senza individuare omissioni su fatti decisivi. Il quarto è parimenti inammissibile: la parcella del geometra era stata calcolata sulla tariffa di categoria e vidimata dall’organo competente, mentre i ricorrenti non hanno indicato in quali termini il compenso se ne discostasse.
Il quinto motivo è fondato. Il dipendente comunale era stato dichiarato privo di legittimazione passiva in primo grado e quella pronuncia, per essere devoluta al giudice del gravame, avrebbe dovuto formare oggetto di appello principale o incidentale, che nessuno ha proposto. La notifica dell’impugnazione ha quindi valore di litis denuntiatio nei confronti di un soggetto ormai indifferente all’esito della lite, e non di vocatio in ius. Esclusa la qualità di parte, non sussiste la soccombenza e non può essere pronunciata condanna alle spese in suo favore, secondo l’indirizzo di Cass. Sez. 6-2 n. 34174 del 2021 e Cass. Sez. 1 n. 5508 del 2016. La sentenza è cassata sul solo capo delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte decide nel merito dichiarando non ripetibili le spese del grado di appello del dipendente.
Nota della Redazione
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