Revocazione per errore di fatto nella lettura del motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 7946 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore di fatto compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c. L’errore revocatorio ricorre quando il giudice di legittimità travisa il contenuto e la portata del motivo di ricorso, fraintendendo la censura proposta e decidendo su una questione diversa da quella dedotta. Il vizio va invece escluso quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché la motivazione non abbia specificamente esaminato alcune argomentazioni difensive: in tal caso si deduce non una svista percettiva immediatamente percepibile, ma un errore di giudizio. Il successore a titolo particolare è legittimato all’impugnazione della sentenza pronunciata contro il proprio dante causa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. In materia di classamento immobiliare, la disparità di trattamento rispetto a unità similari dello stesso fabbricato può essere denunciata con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio aveva rettificato il classamento di un’unità immobiliare, attribuendo la categoria A/1 in luogo della precedente A/2. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, i quali avevano dedotto l’omesso esame di documentazione e di sentenze passate in giudicato relative ad altre unità dello stesso fabbricato, classate in maniera più favorevole. Avverso la sentenza d’appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, rigettato con ordinanza in cui la Corte aveva ritenuto inconferente il richiamo ai principi sul giudicato. Gli originari ricorrenti e l’associazione acquirente dell’immobile, quale successore a titolo particolare, proponevano quindi ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte, deducendo il travisamento del motivo di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva sia della dante causa, sia dell’associazione acquirente, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c., secondo cui la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare, che può impugnarla. Il contraddittorio risulta correttamente integrato nei confronti degli altri eredi, quali litisconsorti necessari.
Nel merito, la Corte ha fatto applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 31032 del 2019, richiamando la distinzione tra errore di fatto, che ricorre quando il giudice di legittimità non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ed errore di giudizio, configurabile quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, ancorché senza specifica disamina di tutte le argomentazioni difensive. Nella specie, la Corte non ha omesso di considerare le deduzioni dei ricorrenti, ma le ha fraintese, attribuendo al primo motivo di ricorso un contenuto diverso da quello effettivo.
Gli originari ricorrenti non avevano infatti invocato l’estensione soggettiva del giudicato favorevole ad altri contribuenti, ma avevano denunciato il vizio di omesso esame di documenti decisivi, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., idonei a dimostrare l’irragionevolezza del classamento della propria unità rispetto a quelle similari. La Corte ne ha desunto che l’ordinanza impugnata deve essere revocata nella parte in cui ha deciso sul primo motivo travisandolo.
In sede rescissoria, il motivo è stato accolto: dalla sentenza d’appello non emerge l’esame della documentazione prodotta, che risultava decisiva, potendo condurre a un diverso esito del giudizio. Gli altri motivi di ricorso, non attinti dalla revocazione, sono stati dichiarati inammissibili. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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