Condono ex art. 9-bis l. n. 289/2002 inefficace senza pagamento integrale e inapplicabile all’IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 4516 del 28.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il condono clemenziale di cui all’art. 9-bis della l. n. 289/2002, che consente di definire gli omessi e tardivi versamenti mediante il solo pagamento di imposte e interessi, non si perfeziona con la presentazione dell’istanza e il versamento della prima rata, ma è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini previsti. L’omesso o non integrale pagamento rende l’istanza inefficace e determina la decadenza dal beneficio. La relativa disciplina va, tuttavia, disapplicata in ambito IVA, essendo in contrasto con gli obblighi di cui alla VI direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza C-132/06. La mancata notifica di un motivato provvedimento di rigetto non determina alcuna decadenza per l’Amministrazione né viola il diritto di difesa, potendo il contribuente far valere tutte le censure avverso l’atto presupposto in sede di impugnazione della cartella di pagamento.

Il Fatto

La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IVA relativa agli anni d’imposta 2002 e 2003, a seguito di un controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La società aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 9-bis della l. n. 289/2002, versando però solo la prima rata senza completare il pagamento.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva la società decaduta dal beneficio del condono per il mancato pagamento integrale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso, li ha ritenuti infondati, richiamando il principio secondo cui il condono ex art. 9-bis l. n. 289/2002 è una forma di definizione agevolata che richiede l’integrale pagamento di quanto dovuto. La presentazione dell’istanza e il versamento della prima rata non sono sufficienti al perfezionamento, poiché l’istanza diviene inefficace in caso di omesso o parziale versamento.

La Corte ha poi precisato che la disciplina di cui all’art. 9-bis non trova applicazione in materia di IVA, dovendo essere disapplicata dal giudice nazionale d’ufficio. Tale forma di condono clemenziale, al pari di quelle premiali, è idonea a pregiudicare il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, contrastando con gli obblighi derivanti dalla VI direttiva n. 77/388/CEE.

Quanto al profilo procedimentale, la mancata notifica di un provvedimento motivato di rigetto non comporta alcuna decadenza per l’Amministrazione. La notifica della cartella esattoriale equivale a manifestazione implicita della volontà di negare l’ammissione al condono. Il contribuente non subisce alcuna lesione del diritto di difesa, potendo proporre tutte le censure avverso il provvedimento presupposto direttamente in sede di impugnazione della cartella, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

Nel caso di specie, la società non ha contestato di essersi limitata al versamento della prima rata. La sentenza impugnata risulta pertanto conforme ai principi richiamati e le censure sulla quantificazione del dovuto sono state giudicate generiche e inammissibili in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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