Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale (Cass. civ. Sez. V n. 13915 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado. Il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Una volta ritenuta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria, che può essere assolta anche mediante la dimostrazione della propria estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. Assolto tale onere, la massima di comune esperienza perde rilievo e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili in favore di tutti i soci.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata è stata destinataria di un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2001, con cui l’ufficio ha contestato un maggior reddito di impresa non contabilizzato. Stante la ristrettezza della base societaria, la ripresa a tassazione è stata estesa anche ai soci, in proporzione alle rispettive quote.
Gli avvisi sono stati impugnati. Dopo la definizione del giudizio da parte della società, i ricorsi dei soci sono stati accolti in primo grado. L’appello dell’ufficio si è concluso con la conferma della decisione favorevole al socio la cui posizione era rimasta aperta, sul rilievo che la pretesa imponibile non fosse dimostrata e si fondasse su una doppia presunzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; il contribuente non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’ufficio si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 5 e 41 del TUIR e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è ritenuto fondato.
In via pregiudiziale la Corte esamina la regolarità della notifica del ricorso, affermando l’applicabilità dell’art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione precedente alle modifiche della legge n. 69/2009. Richiama il principio consolidato secondo cui la riduzione del termine da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, restando valido il termine annuale se l’atto introduttivo del primo grado è anteriore a quella data. Nel caso di specie il giudizio è iniziato in epoca anteriore, sicché la notifica risulta tempestiva.
Nel merito, la decisione impugnata contrasta con l’indirizzo che valorizza la ristrettezza della base societaria quale elemento sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione fra i soci degli utili extracontabili. La Corte richiama Sez. VI-V, ord. n. 1947 del 24.01.2019, secondo cui la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell’assetto societario e non i maggiori redditi accertati in capo alla società.
Viene poi richiamata Sez. V, sent. n. 26473 del 10.10.2024, che ammette la prova contraria anche mediante la dimostrazione della estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita societaria, e Sez. V, sent. n. 32002 dell’11.12.2024, che conferma l’operatività dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Nel caso concreto il socio non ha mai contestato la propria partecipazione alla società, rivestendo anzi una quota maggioritaria rispetto agli altri familiari coinvolti. La sentenza impugnata ha quindi ignorato un principio stabile. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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