Società di fatto e litisconsorzio necessario nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22709 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il litisconsorzio non opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma ogni volta che, per la particolare natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il proprio appello. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto: era stato annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito del predetto per l’anno d’imposta 2009, facendolo derivare dalla sua asserita partecipazione, quale socio di fatto, a una società cooperativa di produzione e lavoro.

L’Ufficio aveva ipotizzato che la cooperativa fosse una società fittizia, costituita al solo fine di realizzare illeciti vantaggi fiscali. La CTR aveva escluso la prova dell’ingerenza del contribuente nella gestione, non risultando alcuna condotta concreta idonea a condizionare gli indirizzi operativi, né l’acquisizione di specifiche utilità. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a quattro motivi; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte disattende le eccezioni di inammissibilità del ricorso, trasmesso a mezzo PEC. Il controricorrente aveva sostenuto la mancanza della firma digitale dell’avvocato dello Stato: la Corte rileva che sulla prima pagina del ricorso la firma risulta regolarmente apposta. Richiama inoltre l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6477 del 12/03/2024, secondo cui il vizio di nullità del ricorso in forma di documento informatico privo di firma digitale è sanabile per raggiungimento dello scopo quando la paternità dell’atto sia desumibile da elementi qualificanti, tra cui la notificazione dalla casella PEC dell’Avvocatura censita nel REGINDE e il successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità. Irrilevante è poi che il file rechi il formato “pdf” anziché “p7m” (Cass. n. 23951 del 29/10/2020).

È rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per violazione del principio di autosufficienza: il ricorso contiene gli elementi necessari a rappresentare le ragioni della cassazione e consente la valutazione della loro fondatezza senza ricorso a fonti esterne, secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 1998 del 1998. Gli atti richiamati sono stati localizzati e il loro contenuto essenziale riportato.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La controversia involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il contribuente e altri soci, sicché i due gradi di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti. Costituisce principio consolidato che «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti» (ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018, Cass. n. 24025 del 03/10/2018, Cass. n. 14387 del 25/06/2014).

Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28/02/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018). Il litisconsorzio sussiste anche quando la controversia verte, come nel caso in esame, sulla configurabilità di una società di fatto.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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