Società di fatto e litisconsorzio necessario di tutti i soci nel processo (Cass. civ. Sez. V n. 9080 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Questo sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalla cooperativa, in persona del preteso amministratore, avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2006. L’atto era stato notificato al ricorrente in qualità di socio di fatto e autore delle violazioni, sul presupposto che la cooperativa fosse una società fittizia volta a dissimulare un’associazione di persone finalizzata a frodi, in particolare mediante compensazione di crediti IVA generati da operazioni inesistenti.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di interesse ad agire e di legittimazione del ricorrente, non essendo egli legale rappresentante della cooperativa. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato in via preliminare un profilo pregiudiziale, suscettibile di rilievo d’ufficio e di carattere assorbente: l’integrità del contraddittorio. La controversia, infatti, involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il ricorrente e gli altri soci, sicché entrambi i gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 23261 del 27.09.2018; Cass. n. 24025 del 03.10.2018; Cass. n. 14387 del 25.06.2014). Tale litisconsorzio opera non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura del rapporto giuridico dedotto e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa raggiungere il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28.02.2018; Cass. n. 1472 del 22.01.2018).

Attesa la celebrazione dei giudizi di merito senza la partecipazione degli altri soci di fatto e, quindi, della società, tutti litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta dell’intero giudizio, essendosi il rapporto processuale sviluppato sin dall’inizio in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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