Società doppione e carente motivazione sugli aiuti di Stato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 51 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 costituisce esercizio di una funzione di controllo, non di attività consultiva, e impone lo scrutinio della motivazione dell’atto deliberativo di costituzione o acquisizione di partecipazioni, anche indirette, secondo i parametri della necessità per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando l’ente non confronti l’opzione prescelta con l’alternativa legale dell’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico già partecipato, perpetuando una partecipazione a due società per il medesimo servizio. La verifica della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato esige una valutazione specifica della posizione del socio minoritario che tragga provento dalla tariffa.

Il Fatto

Un comune compreso nel territorio della Città Metropolitana di Torino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la quale avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo del servizio idrico integrato nell’area del Pinerolese.

La nuova società sarebbe stata partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dalla società multi-utility uscente, con partecipazione indiretta del comune per il tramite di entrambe le proprie partecipate dirette. L’operazione interveniva alla scadenza della gestione salvaguardata. Altri quarantatré comuni hanno trasmesso deliberazioni di contenuto analogo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della propria competenza. Richiamando le Sezioni Riunite n. 16/2022, qualifica la pronuncia come attività di controllo, nonostante la legge la denomini parere, e individua i parametri di scrutinio nella deliberazione n. 23/2022. L’atto rientra nell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, perché autorizza un’acquisizione indiretta di partecipazione.

La Sezione non contesta le regole di competenza né il rispetto dei vincoli tipologici delle società per azioni. Rileva invece che la consultazione pubblica, espletata con termine di otto giorni e sola pubblicazione sui siti istituzionali, appare limitata, e che il richiamo alle ragioni di urgenza non è persuasivo a fronte di un percorso avviato da oltre due anni.

Il profilo più critico attiene alla necessità della partecipazione. Il comune non può sovrapporre la propria posizione a quella del gestore unico, essendone socio in misura assolutamente minoritaria. Le difficoltà paventate in capo al gestore non si rifletterebbero sul comune se non in misura ridotta. Non è chiaro perché la costituzione di un nuovo soggetto imprenditoriale, destinato a durare dieci anni, sarebbe una soluzione-ponte verso il gestore unico. La volontà di tutelare la tradizione territoriale incontra il limite della legge. La Sezione configura il rischio di società doppione, richiamando la deliberazione della Sezione Lombardia n. 413/2019, con possibile violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la perizia asseverata indicava un valore del ramo d’azienda negativo. I margini operativi prospettati risultano esigui, di poco superiori all’1% dei costi operativi. Sul piano dell’economicità la motivazione non confronta l’opzione prescelta con l’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico.

Infine, la Sezione osserva che la percezione di proventi derivanti dalla tariffa da parte del socio minoritario non è di per sé sufficiente a escludere la disciplina sugli aiuti di Stato, essendo gli utenti obbligati a fruire del servizio in regime di monopolio. La motivazione su tale profilo risulta carente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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