Società estinta, debito e litisconsorzio necessario tra tutti gli ex soci (Cass. civ. Sez. V n. 6775 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l’obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, con la conseguenza che, quando l’azione abbia ad oggetto un debito della società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione. Ne deriva un litisconsorzio di natura processuale, che si delinea nel momento in cui uno solo dei soci agisca ovvero sia convenuto in luogo della società estinta. La mancata partecipazione al giudizio degli altri ex soci determina la nullità dell’intero giudizio, con rinvio al giudice di primo grado perché provveda a integrarlo. Resta irrilevante la circostanza che l’ex socio di società di capitali risponda solo entro i limiti della propria partecipazione, poiché l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti, nei confronti di una società a responsabilità limitata, già cancellata dal registro delle imprese, nonché, direttamente, nei confronti di una persona fisica, nella qualità di socio e amministratore della società estinta e di autore della violazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione, rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità dell’avviso, riconoscendo la legittimazione passiva del socio quale autore della violazione e successore della società estinta. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’integrità del contraddittorio, ritenendola logicamente antecedente all’esame dei motivi. L’avviso era stato emesso nei confronti della società cancellata e, direttamente, nei confronti dell’odierno ricorrente quale autore della violazione; quest’ultimo, quale socio e amministratore, aveva proposto l’originario ricorso.

La Corte richiama il diritto vivente delle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6072 del 2013: l’estinzione della società non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico, ma dà luogo a un fenomeno successorio in cui l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci e i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono agli stessi in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Le Sezioni Unite, sotto altro profilo, hanno distinto l’ipotesi in cui l’ex socio agisca per un credito della società — escludendo il litisconsorzio, poiché la gestione dei beni segue il regime della comunione — dall’ipotesi in cui l’azione abbia ad oggetto un debito della società estinta. In tale evenienza la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, poiché essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. Sussiste dunque un litisconsorzio di natura processuale, che si delinea quando uno solo dei soci agisca o sia convenuto in luogo della società estinta, come affermato da Cass. n. 15894 del 2014, Cass. n. 17492 del 2018 e Cass. n. 15637 del 2019.

La Corte precisa che resta priva di rilievo la circostanza che l’ex socio di società di capitali risponda solo entro i limiti della propria partecipazione: il litisconsorzio sussiste proprio perché l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale ma unitaria e tutti i soci debbono essere chiamati nel giudizio per poter interloquire, ciascuno quale successore della società estinta.

Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado perché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti degli altri ex soci. Quanto al dedotto difetto di legittimazione del ricorrente nella veste di ex amministratore, l’asserita estraneità di tale posizione resta superata dal ruolo contestato di autore della violazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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