Piattaforme marine IMU: esclusa l’incertezza normativa per le sanzioni (Cass. civ. n. 555 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso per cassazione, che determina il rigetto delle censure e rende superflua una decisione sulla loro fondatezza, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o di uno specifico mandato al difensore, in quanto implica una valutazione tecnica sulle modalità di esercizio dell’impugnazione e non comporta disposizione del diritto in contesa. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è escluso quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto se la domanda non esaminata è incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. L’art. 1, commi da 21 a 23, della legge n. 208/2015, che esclude dalla stima diretta macchinari e impianti funzionali al processo produttivo, presuppone che il contribuente presenti una richiesta di aggiornamento dei dati catastali di un immobile già iscritto e non trova applicazione per i cespiti non accatastati, la cui base imponibile è determinata con il regime dei valori contabili ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992. In materia di sanzioni tributarie, l’incertezza normativa oggettiva ex art. 10, comma 3, l. n. 212/2000 è esclusa quando la giurisprudenza di legittimità sia consolidata, senza che rilevino eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito.

Il Fatto

La società, titolare di concessioni per piattaforme marine di coltivazione di idrocarburi nel Mare Adriatico, impugnava gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016-2019 emessi dal Comune, che tassavano voci ulteriori rispetto a quelle individuate in un precedente accordo conciliativo stragiudiziale, in particolare pozzi e sea lines. I giudici di merito respingevano il ricorso, ritenendo le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale assimilabili a fabbricati e quindi soggette a ICI-IMU, ma disapplicavano le sanzioni per presunta obiettiva incertezza normativa. Avverso tale decisione, la società proponeva ricorso per cassazione con diciotto motivi, mentre il Comune proponeva ricorso incidentale per la cassazione della statuizione sulle sanzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato la rinuncia ai motivi dal primo al quindicesimo e dal diciassettesimo al diciottesimo, dichiarata dalla società nella memoria depositata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Ritenuta l’efficacia della rinuncia anche in mancanza della sottoscrizione della parte, in quanto rimessa alla discrezionalità del difensore e sottratta alla disciplina dell’art. 390 cod. proc. civ., il Collegio ha limitato l’esame al sedicesimo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla necessità di escludere dalla base imponibile i beni non riferibili al presupposto imponibile.

La censura è stata ritenuta infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. è escluso quando il giudice si sia pronunciato sulla legittimità del criterio contabile applicato, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l’impostazione della pronuncia. In secondo luogo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 1, commi 21 e ss., della legge n. 208/2015, che dal 2016 esclude dalla stima diretta gli impianti funzionali al processo produttivo: la disposizione presuppone, ai sensi del comma 22, che il contribuente presenti atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita di immobili già censiti, circostanza non verificatasi nel caso di specie, in cui il cespite non risulta iscritto in catasto ed è privo di rendita.

Per gli immobili non accatastati di categoria D, la base imponibile IMU è determinata con il metodo dei valori contabili (valori di libro) ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, prendendo a riferimento i costi storici risultanti dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento. La Corte ha quindi escluso la possibilità di scomputare dal valore così individuato le componenti di matrice industriale, non essendo stata fornita prova di un’istanza di accatastamento, e ha ritenuto ininfluente l’accordo conciliativo, non contemplando le annualità dedotte in giudizio e non potendo comunque derogare alla disciplina imperativa.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato la fondatezza, escludendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa nell’applicazione dell’IMU alle piattaforme marine. La giurisprudenza di legittimità si era espressa uniformemente sulla tassabilità di tali cespiti già con le sentenze del 2005 e del 2016, antecedenti alla maggior parte delle annualità dedotte, sicché l’incertezza soggettiva della contribuente non poteva integrare la causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa ex art. 10, comma 3, l. n. 212/2000. L’eventuale affidamento ingenerato dall’accordo conciliativo non poteva costituire fonte di incertezza normativa, tenuto conto della natura dell’accordo e dei limiti oggettivi della sua vincolatività.

La Corte ha pertanto rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni e respingendo integralmente il ricorso originario della società, con condanna alla refusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *