Inerenza dei costi e prova presuntiva: l’onere resta a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6874 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la deducibilità di un costo ex art. 109 t.u.i.r. è subordinata alla sua inerenza all’attività d’impresa, nozione che postula una valutazione qualitativa e non quantitativa del rapporto tra spesa e attività esercitata. L’onere di provare e documentare l’esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo alla produzione grava sul contribuente, anche quando l’Amministrazione finanziaria fondi la pretesa su presunzioni semplici. Il giudice di merito che, a fronte di contestazioni dell’Ufficio, ritenga inerenti costi sostenuti per immobili utilizzati da soggetti terzi, basandosi esclusivamente su una generica “marginalità” dei ricavi e sulla clausola di un contratto di affiliazione, senza considerare la ripartizione dell’onere probatorio, incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle residenze assistenziali per anziani, aderente al consolidato fiscale, aveva sostenuto costi per utenze e manutenzione ordinaria su immobili locati o sublocati a società di gestione, spesso appartenenti al medesimo gruppo. L’Agenzia delle entrate contestava l’omessa contabilizzazione di componenti positivi e l’indebita deduzione di costi non inerenti, emettendo avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2010.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso del contribuente, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, annullava gli avvisi con riferimento ai rilievi sui costi delle utenze e manutenzione, ritenendo che la presenza di una “certa marginalità” tra costi e ricavi complessivi escludesse l’antieconomicità e che spettasse all’Ufficio provare quale soggetto avesse beneficiato delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso dell’Agenzia, ha anzitutto rigettato il motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 8054/2014 in tema di sindacato di legittimità. La motivazione non è apparente quando consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice, ancorché la soluzione sia criticabile nel merito.
La Corte ha invece accolto il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e delle regole sulla prova presuntiva. Ha ricordato che la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività d’impresa, secondo una valutazione qualitativa, e che l’onere di provare tale requisito grava sul contribuente. Ha inoltre precisato che la censura per vizio di motivazione sull’utilizzo delle presunzioni è ammissibile solo quando si faccia emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio, non quando si prospetti una diversa inferenza.
Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto errata la decisione del giudice d’appello laddove, per ritenere inerenti i costi delle utenze, aveva sommato i ricavi di contratti conclusi sia con società del gruppo sia con soggetti terzi e aveva attribuito all’Ufficio l’onere di provare chi avesse sostenuto le spese, invertendo così il regime probatorio. Analogamente illogica è stata considerata la conclusione sull’inerenza delle spese di manutenzione, fondata solo sulla previsione dei contratti di affiliazione.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale, volti a contestare la decisione sui costi di consulenza, in quanto diretti ad ottenere una rivalutazione del merito o prospettanti questioni nuove non dedotte in appello. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Nota della Redazione
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