Tardiva notificazione dell’avviso di trattazione nel contenzioso tributario: nullità della decisione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8033 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario, l’avviso di trattazione della causa deve essere comunicato alle parti almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la discussione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992. La violazione di tale termine dilatorio determina la nullità della comunicazione e di tutti gli atti conseguenziali, inclusa la decisione pronunciata senza che la parte abbia potuto partecipare consapevolmente al giudizio. La nullità è sanata solo in caso di acquiescenza della parte interessata, che non abbia tempestivamente eccepito il vizio nelle difese scritte o non abbia sollevato alcuna eccezione comparendo in udienza. La regola si applica anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 d.lgs. n. 546/1992. La cassazione della decisione per tale vizio può essere seguita dalla decisione nel merito da parte della Corte solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e la questione sia di mero diritto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, a seguito di controllo automatizzato, aveva recuperato le imposte IRPEF, IRAP e addizionali comunali dovute per l’anno d’imposta 2007. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, e l’appello proposto dal contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riteneva infondate le contestazioni di carattere formale sollevate.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, sostenendo tra l’altro la nullità della sentenza per la tardiva notificazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello, avvenuta in violazione del termine di cui all’art. 31 d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 549/1992, lamentando che l’avviso di trattazione del ricorso in appello gli era stato notificato meno di trenta giorni prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio. Il motivo è stato ritenuto fondato, con assorbimento degli altri quattro.
La Suprema Corte ha ricordato il consolidato orientamento secondo cui, nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La violazione del termine dilatorio di trenta giorni determina pertanto la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Corte solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Nel caso di specie, era pacifico tra le parti che la camera di consiglio era stata fissata per il 13 luglio 2016 e che l’avviso di trattazione era stato notificato al contribuente solo il 30 giugno 2016. La Corte ha altresì rilevato che non risultava che il contribuente avesse depositato memorie illustrative o scritti difensivi, atto che avrebbe potuto essere valutato come acquiescenza alla tardiva notificazione.
Sussistendo una questione controversa relativa alla misura della pretesa impositiva, che involgeva accertamenti in fatto devoluti al giudice di merito, la Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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