L’avviso di accertamento TARI sostituisce e non duplica l’avviso bonario di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 13622 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, purché portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria. Tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore. L’emissione dell’atto susseguente, con la formulazione di una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio avente ad oggetto l’atto impugnato in via facoltativa, dovendosi avere riguardo unicamente all’atto che lo ha integralmente sostituito. Ne consegue che l’avviso di accertamento esecutivo emesso per la medesima annualità non costituisce duplicazione dell’avviso bonario di pagamento, ma ne rappresenta l’unica e formale fonte della pretesa impositiva. Il ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., è esperibile solo quando il giudicato esterno non sia stato eccepito nel corso del giudizio; ove l’eccezione sia stata ritualmente sollevata e la sentenza non vi abbia pronunciato, il rimedio è esclusivamente il ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento TARI per l’anno 2016 emesso dal Comune, e nei giudizi che ne derivavano, la medesima società aveva impugnato dapprima un avviso bonario di pagamento e poi un successivo avviso di accertamento, entrambi relativi alla medesima annualità. La società aveva altresì eccepito, nel giudizio di appello avverso la sentenza che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso bonario, il passaggio in giudicato di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale favorevole alla contribuente per la TARI dell’anno precedente, invocandone l’effetto espansivo. Il giudice di secondo grado aveva rigettato l’appello senza pronunciarsi sull’eccezione di giudicato, e la società aveva proposto sia ricorso per cassazione sia ricorso per revocazione, rigettato nel merito dalla Commissione Tributaria Regionale. Il Comune, dal canto suo, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo l’avviso di accertamento una duplicazione dell’avviso bonario di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha disposto la riunione dei tre procedimenti, ravvisando un’evidente connessione tra giudizi pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto la stessa pretesa impositiva per l’annualità TARI 2016. La riunione facoltativa, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., è consentita anche in sede di legittimità quando la trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti o ricorrano ragioni di economia processuale.
Esaminando il ricorso avverso la sentenza emessa sul ricorso per revocazione, i giudici di legittimità hanno precisato che, ove l’eccezione di giudicato esterno sia stata ritualmente sollevata nel corso del giudizio di merito, la sentenza d’appello difforme non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma soltanto con il ricorso per cassazione. Nel caso di specie, la contribuente aveva eccepito l’intervenuta irrevocabilità della sentenza relativa all’annualità precedente, sicché il rimedio avverso la sentenza che aveva omesso di valutare tale eccezione avrebbe dovuto essere esclusivamente il ricorso per cassazione, già proposto. Il ricorso per revocazione doveva pertanto essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio, con correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
Con riguardo al ricorso proposto dal Comune, la Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo, affermando che l’avviso di accertamento TARI per l’anno 2016, emesso successivamente all’avviso bonario di pagamento per la medesima annualità, sostituisce in via definitiva l’atto precedente. L’atto tipico non costituisce una duplicazione della pretesa impositiva, ma la reitera in forma autoritativa tipica, facendo venir meno l’atto precedente e l’interesse del contribuente a una decisione che lo riguardi. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame dell’avviso di accertamento.
Quanto al ricorso avverso la sentenza che aveva rigettato l’impugnazione dell’avviso bonario, la Corte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo la cognizione del giudice tributario destinata a concentrarsi sull’avviso di accertamento successivo. L’emissione dell’atto susseguente provoca la caducazione d’ufficio dell’atto precedente, dovendosi avere riguardo unicamente all’atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La natura delle pronunce adottate nei giudizi riuniti ha infine giustificato la compensazione delle spese per il giudizio dichiarato inammissibile, la condanna della società soccombente nel giudizio sul ricorso per revocazione e il rinvio al giudice per la liquidazione delle spese del giudizio accolto.
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Nota della Redazione
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