Società in house e controllo analogo: giurisdizione contabile sulla mala gestio (Cass. civ. Sez. Un. n. 26738 del 01.10.2021)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società a partecipazione pubblica, l’azione di responsabilità per i danni arrecati dagli amministratori e dai dipendenti al patrimonio sociale appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti solo ove la società sia qualificabile come società in house, dovendo tale qualificazione essere accertata sulla base delle sole disposizioni normative e statutarie vigenti all’epoca della condotta illecita, e non già delle concrete modalità di gestione. La configurabilità del controllo analogo non richiede che tutti i soci pubblici partecipanti al capitale esercitino congiuntamente il controllo, essendo sufficiente che lo eserciti individualmente l’amministrazione che detiene la partecipazione prevalente, ancorché i soci di minoranza siano rappresentati negli organi decisionali. In tale evenienza, il danno subito dal patrimonio della società è direttamente qualificabile come danno erariale, operando il superamento dell’autonomia patrimoniale della società rispetto all’ente pubblico controllante.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale il presidente e il direttore generale di una società finanziaria a capitale interamente pubblico, della quale la Regione deteneva la partecipazione prevalente, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale cagionato da gravi irregolarità nella gestione della liquidità sociale. Le condotte contestate riguardavano l’apertura non autorizzata di un conto corrente presso un intermediario finanziario estero e l’effettuazione di trasferimenti di denaro in favore di soggetti estranei all’attività sociale.
Il direttore generale, non costituitosi nel giudizio di merito, proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la società non fosse qualificabile come in house per difetto del requisito del controllo analogo e che, comunque, il danno allegato non avesse natura erariale, essendo stato arrecato alla società e non già alla Regione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno rammentato che la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità proposta contro gli organi sociali richiede la sussistenza di tre requisiti: la detenzione integrale del capitale da parte di enti pubblici, lo svolgimento prevalente dell’attività in favore degli enti partecipanti e l’assoggettamento della gestione a forme di controllo analogo a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Tali requisiti devono essere verificati sulla base delle disposizioni normative e statutarie vigenti all’epoca della condotta illecita, e non già delle concrete modalità di gestione della società.
La Corte ha quindi respinto la tesi della ricorrente secondo cui la partecipazione al capitale di una pluralità di enti pubblici avrebbe imposto, ai fini della qualificazione in house, la configurabilità di un controllo congiunto da parte di tutti i soci. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, le Sezioni Unite hanno precisato che la nozione di controllo congiunto non richiede la coincidenza degli enti controllanti con tutti i soci, essendo sufficiente che l’ente titolare della partecipazione di maggioranza sia in grado, da solo o congiuntamente ad altri soci pubblici, di esercitare un’influenza determinante sulla gestione. Nel caso di specie, tale controllo risultava attribuito alla Regione dalla legge regionale istitutiva e dallo statuto, che le riservavano la nomina di tutti i componenti degli organi sociali, l’approvazione dei documenti di programmazione e del piano industriale e la definizione delle regole di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate.
Quanto alla natura del danno, la Corte ha ribadito che, una volta qualificata la società come in house, l’assimilazione all’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico comporta il superamento della distinzione tra le rispettive sfere patrimoniali. Ne consegue che il pregiudizio subito dalla società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti è direttamente riferibile all’ente pubblico ed è qualificabile come danno erariale, senza che rilevi la circostanza che il soggetto agente non abbia rivestito la qualifica di rappresentante dell’ente, essendo sufficiente che abbia agito in qualità di dipendente della società.
Nota della Redazione
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