Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 86 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro e ordina il pagamento delle somme ivi liquidate entro il termine fissato. Il rito di cui all’art. 114 cod. proc. amm. presuppone la notificazione del titolo in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio. Alla scadenza del termine assegnato senza esecuzione, la nomina sin d’ora del commissario ad acta assicura l’effettività della tutela, con onere per la parte ricorrente di comunicare al commissario il proprio codice fiscale. Il compenso commissariale è assorbito in quello già percepito dal dipendente pubblico incaricato.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro indicata in epigrafe, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio. Il thema decidendum concerne l’inerzia dell’amministrazione rispetto al titolo esecutivo giudiziale e i rimedi apprestati dall’ordinamento per assicurarne l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data della proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sull’omissione dell’ottemperanza. Sussiste dunque l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo, con pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente.

La parte ricorrente è onerata della comunicazione al commissario del proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa in cui versa l’amministrazione nell’esecuzione dei titoli giudiziali. Il Collegio manda infine alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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