Accorpamento dei consorzi di bonifica: nessuna estinzione degli enti accorpati (Cass. civ. Sez. 5 n. 23454 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali, disposto da una legge regionale che istituisce nuovi macro-enti, non determina l’immediata estinzione degli enti accorpati, la cui perdurante legittimazione deriva dalla vigenza dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti fino alla conclusione del processo di riunificazione. Ne consegue che gli atti impositivi emessi dal consorzio accorpato nel periodo transitorio sono validi, essendo l’ente ancora operante e legittimato ad agire. La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura speciale depositata con il ricorso non comporta improcedibilità ove la controparte non abbia disconosciuto la conformità dell’atto, configurandosi una mera irregolarità sanabile alla luce del principio di strumentalità delle forme.
Il Fatto
Una contribuente impugnava l’avviso di pagamento emesso dal Consorzio di Bonifica 6 Enna per il contributo opere irrigue, anno 2018. La Commissione Tributaria Provinciale di Enna accoglieva il ricorso per vizio motivazionale; la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiarava però inammissibile l’appello del Consorzio, ritenendo che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, l’ente non esistesse più, essendo stato accorpato nel nuovo Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, sollevata dalla controricorrente per la mancata attestazione di conformità della copia informatica dell’atto all’originale cartaceo nella relazione di notificazione. Richiamando il principio di strumentalità delle forme e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, rilevando che la conformità della procura non era stata contestata e che l’omissione integra una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli in mancanza di disconoscimento della controparte.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il Consorzio sosteneva che l’avviso di pagamento, non rientrando tra gli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, potesse essere impugnato solo per profili sostanziali. La questione, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, risultava nuova e non prospettabile in sede di legittimità, difettando il requisito di autosufficienza del ricorso.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, concernente l’omesso scrutinio della tempestività del ricorso introduttivo, formulato in termini ipotetici e “accademici”, senza dedurre un concreto vizio censurabile.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nello stabilire l’accorpamento dei consorzi, non ne ha previsto la soppressione. L’istituzione dei nuovi macro-enti persegue un obiettivo programmatico e l’effetto estintivo degli enti accorpati si realizza solo al completamento del processo di riunificazione, come desumibile dalla lettera della norma e dalla previsione dell’art. 19, comma 13, del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, che sancisce la permanenza degli affidamenti in atto. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, pertanto, era legittimato ad emettere l’atto impositivo impugnato, non configurandosi alcuna delega di funzioni dal nuovo ente, né un rapporto di mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 c.c., e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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