Notifica PEC oltre le ore 21 e motivazione apparente nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15389 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo PEC è tempestiva quando la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 23:59:59 dell’ultimo giorno utile, poiché l’art. 16-septies d.l. n. 179/2012, nella parte in cui differiva il perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte cost. n. 75 del 2019 e opera la regola generale della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione. Nel processo tributario la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia svolta in modo talmente contraddittorio da non potersi riconoscere come giustificazione del decisum. L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione contraria a logica, con conseguente inammissibilità del motivo che solleciti una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava due avvisi di accertamento a una società agricola e a una società semplice, oltre che ai relativi soci, per il periodo di imposta 2012. I contribuenti impugnavano gli atti davanti alla C.t.p. di Perugia, che accoglieva i ricorsi riuniti con sentenza n. 303/2015. L’Ufficio proponeva appello e la C.t.r. dell’Umbria, con sentenza n. 34/2018, rigettava l’impugnazione confermando la decisione di primo grado.

Avverso la pronuncia di appello l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, deducendo un error in procedendo per motivazione apparente e un error in iudicando per mancata qualificazione del contratto come locazione. I contribuenti hanno resistito con controricorso e depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. I controricorrenti sostenevano che, essendo la notifica PEC intervenuta oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile, essa dovesse considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Il Collegio disattende l’eccezione richiamando la Corte cost. n. 75 del 2019, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui differiva il perfezionamento per il notificante, e la Cass. n. 1519/2023, secondo cui la ricevuta di accettazione deve essere generata entro le ore 23:59:59 UTC, restando irrilevante l’avvio della spedizione prima di tale momento.

Sul primo motivo, la Corte ribadisce che la mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. sussiste solo quando alla premessa segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, oppure quando le argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di riconoscere la motivazione come giustificazione del decisum. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte osserva che il sindacato è ridotto al «minimo costituzionale» e che la sentenza impugnata supera tale soglia.

La C.t.r. ha infatti argomentato in modo compiuto, richiamando l’art. 1362 cod. civ. e distinguendo l’affitto d’azienda dalla locazione di immobile in base al rapporto di prevalenza tra il bene immobile e il complesso dei beni collegati. Il giudice di appello ha escluso finalità elusive e ha ritenuto che alla società fossero stati messi a disposizione solo fondi rustici destinati alla coltivazione, confermando la qualificazione operata in primo grado. Il motivo è pertanto infondato.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito. La Corte ricorda che l’interpretazione degli atti di autonomia privata è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per motivazione contraria a logica. Il motivo viola inoltre la regola della specificità dei motivi di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamando la Cass. n. 15517/2020 e la Cass. n. 21296/2016.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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