Diffamazione del magistrato danno non patrimoniale escluso risarcimento in re ipsa (Cass. civ. Sez. III n. 34483 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da lesione della dignità, dell’immagine, dell’onore e della reputazione non è risarcibile in re ipsa, ma richiede l’accertamento di un concreto pregiudizio, allegato e dimostrato dal danneggiato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti fondate su elementi indiziari diversi dal fatto lesivo. Il giudice di appello può ricorrere alla motivazione per relationem, purché la decisione resti autosufficiente e riproduca i contenuti mutuati sottoponendoli ad autonoma valutazione critica. Non integra alcun vizio deducibile ex art. 360, primo comma, cod. proc. civ. il mero rimprovero al giudice di avere aderito alle conclusioni di primo grado. Il danno va liquidato in rapporto a indici quali la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio un magistrato per il risarcimento del danno non patrimoniale, contestando la legittimità di una richiesta di integrazione documentale avanzata nel corso di una procedura fallimentare. Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 751/2021, accoglieva la domanda e condannava il professionista al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di risarcimento e di euro 200,00 a titolo di sanzione pecuniaria, ritenendo accertato che alcuni scritti depositati in cancelleria avessero offeso la reputazione, l’immagine, la dignità, l’onore e il prestigio del magistrato.

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 258/2024, respingeva l’appello, confermando la natura offensiva degli scritti e la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di appello si fosse limitato ad aderire acriticamente alle motivazioni di primo grado, sottraendosi al dovere decisorio. La Corte ribadisce la distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione: la prima implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto; la seconda presuppone che la questione sia stata esaminata e risolta con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 25855 del 2022).

Nel caso di specie non ricorre l’omessa pronuncia, perché non risulta che al giudice del merito siano state rivolte domande o eccezioni autonomamente apprezzabili e inequivocamente formulate. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ricorda che è consentito al giudice di appello ricorrere alla motivazione per relationem, purché la decisione resti autosufficiente, riproduca i contenuti mutuati e li sottoponga ad autonoma valutazione critica (Cass. n. 459 del 2022; Cass. n. 19341 del 2025). Il mero rimprovero di avere aderito alle conclusioni di primo grado non integra alcun vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello avesse omesso di verificare l’allegazione dei fatti costitutivi del pregiudizio, risolvendo il danno non patrimoniale in un risarcimento in re ipsa. La Corte ribadisce che il danno in questione va ricondotto alla sofferenza soggettiva causata dall’ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, all’immagine, all’onore e alla reputazione ex artt. 2 e 3 Cost. (Cass. Sez. Un. n. 26972 del 2008).

Tale danno non coincide con la lesione dell’interesse tutelato: risarcibili sono le conseguenze della lesione, sicché la sussistenza del pregiudizio deve essere accertata non in astratto ma sulla base del concreto pregiudizio patito dalla vittima, dedotto e dimostrato anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo come parametri la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. n. 34635 del 2024; Cass. n. 8861 del 2021; Cass. n. 4005 del 2020; Cass. n. 8248 del 2024).

Il giudice di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha considerato il danno in re ipsa, ma ha valorizzato elementi indiziari per desumere dal fatto noto il fatto ignoto, indicando espressamente quali fossero gli indici sintomatici del pregiudizio e dando conto della gravità dell’offesa e della posizione sociale della vittima. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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